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Presentazione Rapporto ASSOAMBIENTE L’Italia che Ricicla 2023 | Video e Rapporto

Presentato a Roma il Rapporto annuale “L'Italia che Ricicla 2023” realizzato da ASSOAMBIENTE, Sezione Unicircular  con la collaborazione del Laboratorio Ref.

Il Rapporto ha ricevuto il Patrocinio del MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e SNPA.

Lo Studio da oltre 10 anni illustra i punti di forza e di debolezza del riciclo nel nostro Paese. Quest’anno oltre ad una ricognizione complessiva del quadro impiantistico nazionale e dei fabbisogni del comparto, cercheremo di valutare in tale ottica le iniziative avviate a livello europeo nell’ambito dell’attuazione del Green Deal e del Circular Economy Action Plan. 

Clicca qui per la versione integrale del Rapporto.

Clicca qui per vedere il video dell'evento di Presentazione del Rapporto. 

Si ringraziano per il sostegno: AGENZIA BARI MEDITERRANEO – ANPAR - COMPUTER SOLUTIONS – CIC – ECOMONDO -  ERION WEEE - INNOVANDO – ITELYUM – INTERLOGICA – McDONALD'S - MSC Crociere - OMNISYST - POLLINI - RENOILS – TECHEMET e UNIPOLSAI.

» 24.11.2023
 
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Rinnovato il contratto nazionale delle autostrade

» 18.07.2023
 
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PNGR, l’Italia dei rifiuti tra luci e ombre | Digital Talk 13 Aprile

Il Programma Nazionale Gestione Rifiuti è il nuovo strumento di politica ambientale che punta a superare le disomogeneità grazie a indirizzi metodologici chiari affinché le Regioni stimino i fabbisogni in modo corretto e colmino così i gap impiantistici.
 
Il 13 aprile sarà l'occasione per sentire il punto di vista dei protagonisti: aziende, pubbliche e private, istituzioni e Enti locali.
 
Con il Presidente Chicco Testa dialogheranno l'on. Vannia Gava, sottosegretario Ministero della Transizione Ecologica, Filippo Brandolini, Vice Presidente Utilitalia e Sabrina Alfonsi, Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.
 
Il digital talk è un appuntamento Ricicla.tv organizzato in partnership con Assoambiente.
 
Programma scaricabile
» 06.04.2022
 
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Sede FISE e ASSOCIAZIONI – Covid-19

Si informano i Soci che i servizi associativi sono regolarmente garantiti attraverso il normale contatto con la struttura tecnica, nonché con i canali di informazione di FISE e delle Associazioni (sito web -  circolari – newsletter settimanali) presidiati in modalità “lavoro agile”.

 

Per qualsiasi informazione si prega di contattare i riferimenti interni, ovvero scrivere tramite posta elettronica all’indirizzo acap@associazione-acap.org

» 08.04.2021
 
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17/2024/MI

Facendo seguito alla circolare n. 15/2024 del 25 ottobre u.s. si informa che l’articolo 2 del decreto-legge n. 167/2024 del 14 novembre u.s., attualmente in fase di conversione in legge, modifica le previsioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024 (convertito in legge n. 143/2024) in ordine alla platea di lavoratori cui è applicabile il “Bonus” in oggetto.

In particolare, per poter beneficiare del Bonus, il lavoratore deve avere:

  1. un reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro (confermato);
  2. almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) e non più necessariamente anche “un coniuge non legalmente ed effettivamente separato”;
  3. un’imposta lorda sui redditi percepiti di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R.

La nuova disciplina prevede inoltre il “divieto di cumulo”, ovvero chiarisce che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 143/2024 sopra citato).

Restano valide le altre disposizioni; tuttavia l’Agenzia delle Entrate è tempestivamente intervenuta, emanando la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre (in allegato), ben dettagliata e recante anche diversi esempi utili per la corretta applicazione del beneficio.

Con l’occasione si allega anche la Risoluzione n. 54/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 13 novembre, recante i “Codici tributo” per la compensazione, in favore dei datori di lavoro, del credito maturato a seguito dell’erogazione del Bonus.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

» 20.11.2024
 
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14/2024

 

Facendo seguito alla circolare n. 11/2024 del 25 ottobre u.s. si informa che l’articolo 2 del decreto-legge n. 167/2024 del 14 novembre u.s., attualmente in fase di conversione in legge, modifica le previsioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024 (convertito in legge n. 143/2024) in ordine alla platea di lavoratori cui è applicabile il “Bonus” in oggetto.

In particolare, per poter beneficiare del Bonus, il lavoratore deve avere:

  1. un reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro (confermato);
  2. almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) e non più necessariamente anche “un coniuge non legalmente ed effettivamente separato”;
  3. un’imposta lorda sui redditi percepiti di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R.

La nuova disciplina prevede inoltre il “divieto di cumulo”, ovvero chiarisce che l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 143/2024 sopra citato).

Restano valide le altre disposizioni; tuttavia l’Agenzia delle Entrate è tempestivamente intervenuta, emanando la circolare n. 22/E dello scorso 19 novembre (in allegato), ben dettagliata e recante anche diversi esempi utili per la corretta applicazione del beneficio.

Con l’occasione si allega anche la Risoluzione n. 54/E dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 13 novembre, recante i “Codici tributo” per la compensazione, in favore dei datori di lavoro, del credito maturato a seguito dell’erogazione del Bonus.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

» 20.11.2024
 
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16/2024/M

Le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL e UIL-TRASPORTI hanno aderito formalmente alla proclamazione di sciopero generale indetta dalle Confederazioni CGIL e UIL per l’intera giornata di venerdì 29 novembre p.v., con riguardo a “tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali tenuti al rispetto della legge n. 146/1990”.

Le Organizzazioni citate hanno aderito con comunicazione del 16 novembre u.s., precisando che “il personale turnista di impianti, sala radio e ausiliari alla viabilità sciopererà dalle 00.01 alle 24.00 del giorno 29, mentre per il comparto esazione e per il personale turnista non soggetto alla regolamentazione di cui alla legge n. 146/1990, relativamente per i turni a cavaliere della mezzanotte, il personale aderirà allo sciopero solo per la parte di turno a partire dalle 00.01”.

Il personale tecnico-amministrativo, “intendendo con ciò il personale non turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, compresi tecnici e addetti non turnisti degli impianti, nonché gli addetti ai Punto Blu/Centro Servizi”, sciopererà per l’intera giornata del 29.

Le Organizzazioni Sindacali hanno inoltre dichiarato la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge e dalla regolamentazione di settore.

Le motivazioni alla base dell’iniziativa sono di natura politica, collegate a provvedimenti governativi e ad ampie rivendicazioni in materia di lavoro

Cordiali saluti.

» 18.11.2024
 
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13/2024/MI

Come noto, le aziende esercenti servizi di trasporti postali in appalto hanno ora l’obbligo, per volontà del Committente Poste Italiane SpA, di ottenere l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro.

Tale asseverazione, che può essere certificata unicamente da consulenti del lavoro, ha come noto lo scopo di attestare la regolarità delle erogazioni di retribuzioni e contribuzioni nonché della conformità dei rapporti di lavoro alle norme di legge e, nel caso di specie, al CCNL Servizi Postali in appalto 23.12.2023.

Con l’obiettivo di favorire le aziende associate, Assoposte ha sottoscritto l’allegato Protocollo con la Fondazione Nazionale del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Alle aziende associate, ed in regola con il versamento dei contributi associativi, la Fondazione riconoscerà una riduzione del 30% delle tariffe relative all’asseverazione. Sarà Assoposte ad indicare di volta in volta la regolarità contributiva dell’azienda nei propri riguardi come condizione necessaria per l’applicazione dei costi ridotti.

Cordiali saluti.

» 13.11.2024
 
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12/2024/MI

Le Organizzazioni Sindacali di categoria SLC-CGIL e UIL-POSTE hanno aderito formalmente alla proclamazione di sciopero generale indetta dalle Confederazioni CGIL e UIL per l’intera giornata di venerdì 29 novembre p.v., con riguardo a “tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e strumentali tenuti al rispetto della legge n. 146/1990”.

Le Organizzazioni hanno altresì dichiarato il rispetto delle normative vigenti nonché delle regolamentazioni di settore.

Le motivazioni alla base dell’iniziativa sono di natura politica, collegate a provvedimenti governativi e ad ampie rivendicazioni in materia di lavoro

Cordiali saluti.

» 11.11.2024
 
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Assemblea Pubblica Uniport - 27 novembre 2024

Il prossimo 27 novembre si terrà a Roma (a partire dalle ore 14.30), presso la sede del CNEL, l’Assemblea pubblica UNIPORT dal titolo: “Porti italiani, una rete di imprese al servizio del Paese e dell’Europa”.

L’evento, cui si potrà accedere su invito, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali e primari stakeholder del mondo portuale.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato.

Per informazioni e accredito è possibile scrivere a uniport@associazione-uniport.org

» 04.11.2024
 
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11/2024

Come noto, l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143 prevede l’erogazione di una indennità per l'anno 2024 di importo pari a 100 euro (denominato dagli organi di informazione anche come “Bonus Natale”), in favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrano determinate e tassative condizioni economiche e familiari.

Tali condizioni, che devono sussistere congiuntamente, sono le seguenti:

  • reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro;
  • il lavoratore abbia un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato);
  • l'imposta lorda sui redditi di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R.

L’importo non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, ed è rapportato al periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno.

I datori di lavoro, in quanto sostituti di imposta, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità a seguito di richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

In sede di conguaglio è a carico sempre dei datori di lavoro la verifica circa la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero qualora si riveli non spettante.

Si allega in merito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2024 del 10 ottobre scorso, recante alcune precisazioni utili, per quanto di competenza dell’Agenzia (in particolare sui requisiti familiari e sui redditi utili ai fini del limite indicato).

Tra le precisazioni dell’Agenzia si evidenzia in particolare:

  • l’irrilevanza della tipologia contrattuale: l’indennità spetta, in funzione del periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno 2024, anche in favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato;
  • nessuna riduzione proporzionale dell’importo è prevista in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • in caso di pluralità di rapporti di lavoro a tempo parziale, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati solo una volta (il lavoratore individua il datore cui chiedere la somma, certificando i giorni di lavoro prestati presso altri datori);
  • in caso di più rapporti di lavoro successivi nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro (si pensi al caso frequente dei passaggi di appalto), il lavoratore deve presentare la richiesta all’ultimo datore, cioè a quello erogante l’importo, certificando debitamente i precedenti rapporti di lavoro ai fini della determinazione della somma spettante.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

» 25.10.2024
 
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15/2024/MI

 

Come noto, l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143 prevede l’erogazione di una indennità per l'anno 2024 di importo pari a 100 euro (denominato dagli organi di informazione anche come “Bonus Natale”), in favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrano determinate e tassative condizioni economiche e familiari.

Tali condizioni, che devono sussistere congiuntamente, sono le seguenti:

  • reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro;
  • il lavoratore abbia un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato);
  • l'imposta lorda sui redditi di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R.

L’importo non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, ed è rapportato al periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno.

I datori di lavoro, in quanto sostituti di imposta, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità a seguito di richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

In sede di conguaglio è a carico sempre dei datori di lavoro la verifica circa la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero qualora si riveli non spettante.

Si allega in merito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2024 del 10 ottobre scorso, recante alcune precisazioni utili, per quanto di competenza dell’Agenzia (in particolare sui requisiti familiari e sui redditi utili ai fini del limite indicato).

Tra le precisazioni dell’Agenzia si evidenzia in particolare:

  • l’irrilevanza della tipologia contrattuale: l’indennità spetta, in funzione del periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno 2024, anche in favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato;
  • nessuna riduzione proporzionale dell’importo è prevista in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • in caso di pluralità di rapporti di lavoro a tempo parziale, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati solo una volta (il lavoratore individua il datore cui chiedere la somma, certificando i giorni di lavoro prestati presso altri datori);
  • in caso di più rapporti di lavoro successivi nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro, il lavoratore deve presentare la richiesta all’ultimo datore, cioè a quello erogante l’importo, certificando debitamente i precedenti rapporti di lavoro ai fini della determinazione della somma spettante.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

» 25.10.2024
 
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ASSOAMBIENTE ad ECOMONDO 2024 | Palinsesto Talk Ambiente

Anche quest’anno particolarmente denso sarà il Palinsesto dei Talk Ambiente, incontri e interviste ai protagonisti della circular economy in diretta streaming sul canale YouTube ASSOAMBIENTE dallo studio televisivo presso lo stand dell’Associazione. 

Diversi saranno i temi approfonditi dal futuro dell’autodemolizione al recupero innovativo del cartongesso, dalla comunicazione ambientale ai critical raw materials, con due focus sul riciclo totale dei rifiuti da costruzione e demolizione e su innovazione ed efficientamento nella 5.0 green.

Martedì 5 novembre 

  • Ore 14,30 - 15,40
    A cura di ASSOAMBIENTE | #Ecomondo24 Le novità e gli approfondimenti | Clicca qui per vedere il Talk

Mercoledì 6 novembre

  • Ore 10,00 - 11,00
    A cura di GREEN HUB | Recupero innovativo del cartongesso | Clicca qui per vedere il Talk 
     
  • Ore 11.00 - 12.00
    A cura di BARI MEDITERRANEO | Obbligo di copertura assicurativa per eventi catastrofali. Informativa sulla normativa vigente e assistenza consulenziale | Clicca qui per vedere il Talk
     
  • Ore 12,10 - 13.10
    A cura di M4W | Il Futuro dell'Autodemolitore: come arrivare all'85% di riciclo dell'Autoveicolo grazie al gas dell'aria condizionata | Clicca qui per vedere il Talk
     
  • Ore 16,00 - 17,10
    A cura di ASSOAMBIENTE | Come misurare la circolarità | Clicca qui per vedere il Talk

Giovedì 7 novembre

  • Ore 10,00 - 11,10
    A cura di BARRICALLA | Rifiuto a chi? | Clicca qui per vedere il Talk
     
  • Ore 11,30 - 12,30
    A cura di ABICert | Il Decreto CAM strade e il Decreto End of Waste: obblighi e opportunità | Clicca qui per vedere il Talk
     
  • Ore 13,00 - 14, 00
    A cura di TECHEMET | Critical Raw Materials | Clicca qui per vedere il Talk
     
  • Ore 14,30 - 15,45
    A cura di CDW Circle | Ambizioso progetto finalizzato a raggiungere il riciclo totale di rifiuti da costruzione e demolizione | Clicca qui per vedere il Talk
     
  • Ore 15,45 - 17.00
    A cura di RENOILS | Gli oli e grassi vegetali e animali esausti. Definizione,situazione normativa,proprietà fisiche possibili riutilizzi e prospettive per la valorizzazione energetica | Clicca qui per vedere il Talk

Venerdì 8 novembre

  • Ore 10,00 - 11,10
    A cura di SPECTRE | Innovazione ed efficientamento nella 5.0 green | Clicca qui per vedere il Talk

» 25.10.2024

» 25.10.2024
 
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Lettera ai Ministri Salvini e Calderone

ShipMag, The MediTelegraph, Shipping Italy, SeaReporter, Informare, Informazioni Marittime, Corriere Marittimo, Primo Magazine, Il Nautilus, Port&Shipping, FerPress, Messaggero Marittimo, Port Logistic Press, Telenord, Trasporto Europa

Testata:
» 05.08.2024
 
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Chiusura Uffici |  Pausa estiva


» 02.08.2024
 
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13/2024/MI

Nell’ambito delle iniziative formative in materia di salute e sicurezza organizzate dall’Associazione si informa in ordine al Seminario in oggetto, che si terrà in presenza presso la Sede di Tangenziale Esterna S.p.A - Casello A58-TEEM - Pozzuolo Martesana (MI), gentilmente messa a disposizione, il prossimo lunedì 9 settembre.

L’iniziativa si rivolge come di consueto agli RSPP, ASPP nonché ai gestori del personale delle Società aderenti ad ACAP trattandosi di un primo approfondimento sul nuovo Accordo Conferenza Stato Regioni di cui circola da alcune settimane una “bozza definitiva”.

Interverrà come relatore l’avv. Lorenzo Fantini, noto esperto della materia e oramai abituale collaboratore dell’Associazione, viste le frequenti occasioni di incontro avute in questi anni.

Il Seminario quindi si terrà

lunedì 9 settembre 2024 dalle 14,00 alle 18,00

presso la sede di Tangenziale Esterna S.p.A - Casello A58-TEEM - Pozzuolo Martesana (MI)

L’iniziativa è valida per l’aggiornamento di RSPP/ASPP ai fini del riconoscimento di quattro crediti formativi, ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016: si allega la Scheda di partecipazione, da restituire debitamente compilata entro il prossimo 2 settembre all’indirizzo di posta elettronica a.carpi@fise.org .

Cordialmente.

» 30.07.2024
 
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Appello congiunto sull’ETS

Il Sole 24 Ore, Il Mattino e Il Scolo xix, dall’agenzia di stampa Italpress e dai portali Shipping Italy, ShipMag, Economia del Mare, PortLogisticPress, Transposrtonline, L’informatore navale, Port&Shipping, Messaggero Marittimo, Federazione del Mare, In Nautilus, Informare.

Testata:
» 29.07.2024
 
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Comunicato stampa “Comitato ETS”

Roma, 26 luglio 2024 – Garantire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un ruolo centrale nelle strategie necessarie per la messa a terra degli interventi di sostegno alla decarbonizzazione del trasporto marittimo. Lo chiedono in una nota congiunta ALIS, Ancip, Angopi, Assarmatori, Assiterminal, Assocostieri, Assoporti, Assorimorchiatori, Confitarma, Fedepiloti, Federagenti, Federimorchiatori e Uniport, associazioni rappresentative dell’intero cluster marittimo e portuale del Paese. La bozza di decreto legislativo che andrà a recepire in Italia la Direttiva europea che ha modificato, dopo oltre vent’anni, il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, con l’inserimento del trasporto marittimo appunto nel regime ETS, non tiene, ad avviso unanime delle associazioni, adeguatamente conto della necessità di mantenere al Dicastero di Porta Pia le prerogative volte alla definizione delle politiche marittime. Ciò anche facendo valere le profonde competenze maturate nell’oramai ventennale attuazione delle azioni di sostegno alle Autostrade del Mare (oltre che alla intermodalità ferro-mare) e della recente esperienza del più importante schema di aiuto al rinnovo delle flotte maturato in Europa.

Nelle Audizioni parlamentari che si sono tenute nelle scorse settimane presso la Camera dei Deputati e nei contributi scritti depositati alla Camera e al Senato, tutti gli stakeholder hanno evidenziato, con preoccupazione, una sostanziale assenza del MIT al tavolo di concertazione ove i ministeri competenti procedono all’assegnazione delle risorse generate dall’EU-ETS. Né, ancora più allarmante, è prevista una ripartizione di fondi a favore del MIT, ripartizione che è rimasta semplicemente di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come è noto, nel settore marittimo, il regime ETS dovrebbe essere destinato a sostenere la decarbonizzazione attraverso gli interventi di supporto al consumo di carburanti alternativi, il sostegno al Sea Modal Shift e il rinnovo delle flotte e degli impianti portuali. La prima area di intervento appare ricadere nelle competenze del MASE che possiede tutte le necessarie conoscenze tecniche. Al contrario, le restanti azioni previste dalla norma europea soggiacciono, senza dubbio, alla definizione di idonee politiche marittime nella filiera del trasporto, attribuite al MIT che si avvale di indubbie competenze maturate anche nel costante dialogo con tutti gli stakeholders.

L’assenza di un attore consapevole delle dinamiche di questo delicato settore e la mancanza di fondi dedicati a sua disposizione rischia di ridurre significativamente l’efficienza delle azioni attese dal mercato e dalla società.

In questo contesto, le Associazioni auspicano che i componenti delle Commissioni permanenti 8ª, 4ª e 5ª del Senato e VIII, XIV e V della Camera dei Deputati, chiamate a fornire al Consiglio dei Ministri entro il prossimo 30 luglio il loro autorevole parere sulla bozza di Decreto Legislativo, possano evidenziare al Governo la necessità di emendare il testo di tale bozza onde garantire gli strumenti necessari per far sì che vi sia una adeguata corrispondenza fra quanto generato in termini finanziari dal trasporto marittimo e quanto effettivamente messo a disposizione, nel medesimo settore, in termini di risorse necessarie per sostenere le misure previste dall’Unione. Al netto del rischio di fallimento delle politiche di riduzione delle emissioni, ne va della competitività del più grande mercato europeo di Autostrade del Mare, collegamenti con le isole e servizi di crociera. .

» 26.07.2024
 
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12/2024/MI

In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell’Associazione, il Consiglio Direttivo riunitosi il 16 luglio scorso ha approvato all’unanimità l’avvio delle procedure finalizzate al rinnovo degli Organi Associativi:

  • Consiglio Direttivo;

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

In ordine alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto ACAP, i candidati devono comunicare la loro disponibilità a ricoprire la carica. A tal fine si invitano tutti gli interessati a compilare e sottoscrivere il modulo di candidature e autocertificazione allegato alla presente e di inviarlo alla segreteria ACAP a.carpi@fise.org entro il 15 settembre 2024.

ELEZIONE PRESIDENTE

In merito alla elezione del Presidente, in base a quanto previsto all’articolo 15, lettera “t”, dello Statuto ACAP e all’ articolo 9 del Regolamento ACAP, il Consiglio Direttivo ha indicato all’unanimità i componenti della “Commissione di designazione” composta da:

  • ssa Elena Di Lorenzo (Milano Serravalle/Milano Tangenziali SpA);
  • Luca Grazioli (Autostrada del Brennero SpA);
  • Silvia Prati (SATAP SpA).

Nei prossimi giorni/settimane i Commissari prenderanno contatto con i Presidenti e gli Amministratori Delegati delle 21 Società aderenti ad ACAP per raccogliere le loro indicazioni, al fine di presentare all’Assemblea, che sarà convocata successivamente alla pausa estiva, le candidature alla Presidenza che risultino sostenute almeno dal 15% dei voti complessivamente attribuiti all’Assemblea.

In particolare:

  • la d. ssa Elena Di Lorenzo consulterà, oltre alla propria Società:
  • Autostrada Pedemontana SpA,
  • ATIVA SpA,
  • SITRASB SpA,
  • Strada dei Parchi SpA.
  • il dott. Luca Grazioli consulterà, oltre alla propria Società:
  • Autostrade Alto Adriatico SpA,
  • Autostrada BS – VR – VI – PD SpA,
  • CAV SpA.
  • l’avv. Silvia Prati consulterà, oltre alla propria Società:
  • Argentea SpA,
  • ASTM SpA,
  • Autovia Padana SpA,
  • BREBEMI SpA,
  • Asti/Cuneo SpA,
  • Aurea Scarl,
  • Autostrada dei Fiori SpA,
  • SALT SpA,
  • SAV SpA,
  • SITAF SpA,
  • Tangenziale Esterna Milano SpA.

***

È auspicata la massima collaborazione al fine di procedere speditamente con i necessari adempimenti formali.

Cordialmente.

» 22.07.2024
 
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11//2024/MI

Facendo seguito alla circolare n. 10/2024 del 5 luglio u.s. evidenziamo alcune opportune precisazioni, ricordandovi con l’occasione alcuni adempimenti a carico delle aziende.

In premessa, segnaliamo un refuso: all’articolo 75 rubricato “Minimi tabellari – Contingenza - E.D.R. 1992 - E.D.R. 1997 – I.D.R. 2021”, al comma 3 relativo all’E.D.R. 1997 è stata replicata una frase già contenuta, impropriamente, nel CCNL 16.12.2019.

La previsione secondo cui tale importo non è utile ai fini del calcolo di una serie di istituti (lavoro straordinario, t.f.r., indennità per maneggio denaro, indennità per turni spezzati) aveva infatti carattere di temporaneità in virtù di quanto previsto dalle Parti nell’Accordo del 18 aprile 1997, in cui era stabilito che tale sterilizzazione sarebbe cessata al 31 dicembre 1998.

Pertanto, nel testo che verrà stampato sarà effettuata la correzione.

***

In relazione alla nuova struttura del CCNL, si ricorda che:

  • il personale dipendente cui è applicato il CCNL Autostrade e trafori 16.12.2019 sarà inquadrato nella Sezione Speciale “Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio”, (Campo di applicazione a pagina 5-6 dell’Accordo, punto 6); a tale fine è sufficiente una comunicazione collettiva. Trattasi come ricordato più volte di un aspetto puramente formale, non modificandosi in alcun modo il trattamento economico e normativo dei dipendenti già in forza;
  • ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera “g”, in caso di nuova assunzione l’azienda deve informare il lavoratore in ordine alla Sezione Speciale che viene applicata al rapporto di lavoro;
  • ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera “e”, inoltre, il nuovo assunto a tempo indeterminato deve essere informato circa la sua iscrizione obbligatoria alla previdenza complementare, una volta superato il periodo di prova, con l’esplicita indicazione della quota di contribuzione a carico dell’azienda come previsto all’articolo 85 se trattasi di lavoratore assunto nell’ambito della Sezione “Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio” (“ex autostradale”), ovvero all’articolo 49 se trattasi di lavoratore assunto nell’ambito di una delle altre Sezioni Speciali.

Come già riportato nella circolare n. 10/2024, ricordiamo inoltre che:

  • è stata introdotta una nuova normativa concernente le “Quote di servizio”; sul punto sarà cura delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti predisporre apposita modulistica in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 57;
  • per quanto riguarda invece le trattenute sindacali “ordinarie” di cui all’articolo 56, è stato chiarito che il cambio di iscrizione ad una sigla sindacale (e quindi l’efficacia della revoca e della nuova delega) decorrerà dal primo giorno del mese successivo al quadrimestre in cui viene inoltrata la comunicazione (gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre). A partire dal prossimo anno la cadenza diventerà, strutturalmente, semestrale.

Ciò non vale per le nuove iscrizioni, che hanno efficacia immediata.

***

Infine, si rinvia al paragrafo “Campo di applicazione”, che fu sottoscritto già il 18 luglio 2023, per le modalità di attuazione delle eventuali “filiere”.

L’Associazione si dichiara a disposizione per ogni evenienza, nell’obiettivo, anche, di coordinare nei limiti del possibile, eventuali accordi di confluenza ovvero applicazioni anche in deroga ai sensi del punto 7 del “Campo di applicazione”.

Come noto, infatti, gli accordi aziendali saranno oggetto di monitoraggio anche al fine di eventuale recepimento ed implementazione futura del CCNL stesso (vedi pagina 96 dell’Accordo del 5 luglio).

Cordialmente.

» 11.07.2024
 
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10/2024/MI

Nel fare seguito alla circolare n. 8/2024 del 17 maggio u.s. ed alle precedenti comunicazioni in merito, si informa che in data odierna è stata sottoscritta la stesura integrale del CCNL in oggetto, derivante come noto dall’Accordo di rinnovo del 18 luglio 2023, collazionato con il previgente CCNL 16 dicembre 2019, ed ampliato con la previsione delle “Sezioni Speciali”.

La nuova impostazione del CCNL “ex Autostrade e trafori” rappresenta una svolta epocale, le cui premesse erano già nella piattaforma sindacale del luglio 2022, oltre che nel Protocollo 11 luglio 2022 con cui le Associazioni Datoriali diedero disponibilità al percorso chiarendo due elementi imprescindibili: l’intangibilità dell’autonomia organizzativa delle aziende e l’allineamento ai costi retributivi di mercato per le altre “Sezioni” (cfr. circolare ACAP n. 14/2022 dell’11 luglio 2022).

La scelta condivisa dalle Parti, quindi, di ampliare l’ambito applicativo del CCNL, rappresenta come detto più volte, una mera opportunità.

Le aziende che decideranno di avvalersene lo faranno in quanto ravviseranno un’esigenza comune con le Organizzazioni Sindacali; le aziende che non avessero di contro alcun tipo di interesse in tal senso continueranno ad applicare il CCNL come sempre, con la sola differenza formale che il trattamento normativo “ex CCNL Autostrade e trafori” sarà suddiviso in due capitoli distinti (Parte Generale e Sezione specifica).

***

La nuova struttura del Contratto Collettivo presenta le seguenti caratteristiche:

  • la Parte Generale consta di 62 articoli, recanti la disciplina minima, valida per tutti i lavoratori cui si applicherà il contratto “di filiera”, sia quelli cui già oggi si applica il CCNL 18.7.2023, sia coloro che confluiranno in una delle cinque Sezioni Speciali;
  • la Parte Generale è stata suddivisa in cinque capitoli, e gli articoli sono, dopo decenni di stratificazione non ordinata, raggruppati in maniera omogenea per materia;
  • i 62 articoli di cui alla Parte Generale disciplineranno le medesime materie del CCNL 16.12.2019, fatti salvi:
  • gli articoli 18, 43 e 45 del CCNL 16.12.2019 in materia di “Zona di lavoro”, “Indennità varie” e “Premio esazione pedaggi” poiché afferenti esclusivamente le attività tipicamente autostradali;
  • gli articoli 11 e 62 del CCNL 16.12.2019 in materia di “Lavoro straordinario, festivo, notturno” e “Unità produttiva” riportati in ciascuna Sezione Speciale, non inclusi nella Parte Generale;
  • i nuovi articoli 29 e 30 in materia di “Sostenibilità ambientale e sociale” e “Formazione e tutela della professionalità” definiti nell’Accordo 18.7.2023, nonchè il nuovo articolo 57 “Quote di servizio” definito in sede di stesura, di cui meglio si dirà a pagina 3 della presente circolare;
  • una parte di questi 62 articoli della Parte Generale replicano esattamente le normative contrattuali di cui al CCNL 16.12.2019, che andranno a determinare la disciplina minima per tutti i lavoratori (ad esempio l’articolo 1 “Assunzione”, l’articolo 2 “Documenti”, l’articolo 3 “Periodo di prova”, ovvero in materia di tutele e diritti, l‘articolo 20 “Diritto allo studio”, l’articolo 21 “Trattamento di malattia”, etc.).

Anche in materia retributiva, nonostante le rilevanti differenze economiche tra le diverse Sezioni, alcune regole sono comuni a tutti: l’articolo 34 “Corresponsione della retribuzione”, l’articolo 35 “Determinazione convenzionale della retribuzione”, l’articolo 39 “T.F.R.” ed altri.

In tema di “welfare contrattuale”, sono comuni a tutti le normative in materia di “Assistenza sanitaria integrativa” (articolo 47) e di “Ente bilaterale” (articolo 48).

Rappresenta ovviamente una costante per tutti i lavoratori l’intero Capitolo finale in materia di “Diritti e doveri – Sistema di relazioni – Norme finali” (articoli 50-62);

Altri articoli, invece, contengono una disciplina minima di base per tutti i lavoratori, che nella Sezione Speciale “Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio” sarà integrata/sostituita da ulteriori disposizioni relative ai dipendenti cui è applicato il CCNL 18.7.2023;

  • la Sezione “Attività di gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio” (ex Autostrade) consta di 24 articoli (dal 63 all’86) e segue l’ordine del CCNL 16.12.2019 come sequenza degli argomenti: trattasi di norme che, su alcuni argomenti (Orario di lavoro, Rapporto a tempo parziale, Classificazione del personale, Elementi della retribuzione, etc.) sostituiscono integralmente le corrispondenti norme della Parte Generale. Ciò in quanto recano discipline adattabili alle attività autostradali tipiche, o perché comunque hanno una storia contrattuale lunga e complessa, con condizioni di favore per i lavoratori acquisite nei decenni passati.

Tre articoli, come sopra detto, disciplinano tematiche non presenti nella Parte Generale: gli ex articoli 18, 43 e 45 in materia di “Zona di lavoro” (ora articolo 72), “Indennità varie” (ora articolo 82) e “Premio esazione pedaggi” (ora articolo 83).

Alcuni articoli conservano in questa Sezione Speciale il trattamento di cui al CCNL 16.12.2019, mentre l’analoga norma presente in Parte Generale riporta i trattamenti minimi per le altre Sezioni Speciali; ad esempio l’articolo 85 in materia di “Previdenza complementare” (articoli 49 in Parte Generale e 85 per la Sezione “ex Autostrade”), “Banca ore” (articoli 13 in Parte Generale e 69 per la Sezione “ex Autostrade”), “Trasferte” (articoli 40 in Parte Generale e 80 per la Sezione “ex Autostrade”).

  • le Sezioni Speciali contengono le tabelle retributive afferenti ciascuna Sezione ed alcuni articoli, al momento omogenei ma che in futuro probabilmente saranno modificati adeguandosi alle specificità delle attività e delle prestazioni lavorative riconducibili a ciascuna Sezione, anche attraverso il recepimento, da parte delle Parti Nazionali stipulanti, di accordi sottoscritti sul territorio (vedi Dichiarazione a pagina 96).

In particolare, tralasciando la Sezione “ex autostrade”, le altre Sezioni disciplinano unicamente:
 

  • gli scatti di anzianità (articoli 87, 92, 97 e 102);
  • le ferie (articoli 88, 93, 98 e 103);
  • la definizione di unità produttiva (articoli 89, 94, 99 e 104);
  • alcune regole essenziali in materia di rapporto a tempo parziale (articoli 90, 95, 100 e 105);
  • le maggiorazioni e la regolamentazione in materia di lavoro straordinario, festivo, notturno (articoli 91, 96, 101 e 106).

La disciplina minima di base dovrà necessariamente essere integrata da ulteriori normative nella fase di confluenza da altri contratti collettivi, ovvero in caso di avvio di nuove gestioni di attività con applicazione del CCNL “di filiera”; è assolutamente imprescindibile che gli accordi individuino specificamente i profili professionali che saranno disciplinati, in modo che, ferma rimanendo la declaratoria di ciascun livello professionale come da articolo 4 del CCNL (ex articolo 19 CCNL Autostrade e trafori), la figura e le mansioni siano ben definite in modo da inquadrare adeguatamente un dipendente nella Sezione Speciale di riferimento, maggiormente idonea rispetto alle attività aziendali e alle conseguenti prestazioni lavorative richieste.

Le declaratorie oggi descritte nell’articolo 4 (ed integrate all’articolo 73, nella Sezione “ex autostrade”, con tutti i riferimenti e i profili professionali ben noti) sono infatti come noto estremamente generiche e risalenti nel tempo, per cui potenzialmente valide, come cornice di riferimento, per tutte le Sezioni Speciali.

Le tabelle retributive di ciascuna Sezione prevedono già, secondo quanto definito nell’Accordo 18.7.2023, gli aumenti retributivi previsti da agosto 2024 e da gennaio 2025, ovviamente riproporzionati in relazione alle tabelle di ciascuna Sezione Speciale.

Le Parti hanno inoltre sancito il criterio di salvaguardia della proporzionalità tra i diversi minimi retributivi oggi vigenti tra le varie Sezioni anche in relazione ai prossimi accordi di rinnovo del CCNL (vedi pagina 96 dell’Accordo).

L’applicazione della Sezione “Attività di supporto tecnico e ingegneristico” è al momento sospesa per necessità di verifiche tecniche all’interno delle Organizzazioni Sindacali.

***

Infine, si segnalano tre modifiche rispetto al previgente testo del CCNL Autostrade e trafori:

  • l’articolo 23, comma 7 in materia di permessi per malattia del figlio (articolo 34, comma 7 del CCNL 16.12.2019 poi modificato con l’Accordo del 18.7.2023) riformulato in maniera più chiara, senza modifiche dal punto di vista sostanziale;
  • l’articolo 56, lettera “B” in materia di contributi sindacali (articolo 49, lettera “B”, del CCNL 16.12.2019) il quale prevede, ora, la decorrenza dell’iscrizione a partire dal quadrimestre successivo solamente nel caso di contestuale revoca di altra adesione sindacale. In sostanza è chiarito, ora, che per i nuovi iscritti l’adesione è immediata.

Inoltre, a partire dal prossimo anno, la cadenza delle revoche/adesioni non sarà più quadrimestrale bensì semestrale;

  • l’articolo 57, che introduce nel Contratto il tema delle “Quote di servizio”, ovvero il versamento “una tantum” per i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti di una quota pari al 2% delle voci retributive mensili di cui all’articolo 32, comma 1 in occasione dei rinnovi del CCNL attraverso un meccanismo di “espresso diniego” (e conseguente assenso in caso di mancata riconsegna del modulo appositamente previsto).

***

Con l’occasione, le Associazioni Datoriali hanno presentato alle Organizzazioni Sindacali una proposta in materia di causali di assunzione da inserire nell’articolo 63 “Assunzione a termine” (articolo 2 del CCNL 16.12.2019) in applicazione di quanto oggi previsto dall’articolo 19, primo comma, lettera “a”, del d. lgs. n. 81/2015 come modificato dal decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 (vedi circolare ACAP n. 11 del 6 luglio 2023).

Come noto, infatti, a partire dal prossimo 1 gennaio le causali previste dalla contrattazione collettiva rappresentano l’unica fonte per poter assumere con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o comunque per proroghe o rinnovi oltre tale termine, fatta eccezione per la sostituzione di altri lavoratori.

La proposta ripropone le medesime causali presenti nel CCNL di categoria 29.7.2016 (abrogate con l’accordo del 16.12.2019 in applicazione della legge allora vigente), con esclusione di quelle superate dalle nuove previsioni del CCNL in materia di stagionalità ovvero dalle vigenti disposizioni legislative.

Le OO.SS. si sono riservate una risposta al testo presentato.

***

Si ricorda con l’occasione che, con nota prot. n. p80048 MI del 2 luglio u.s. è convocato, per il giorno 16 luglio alle ore 16,00 in modalità videoconferenza il Consiglio Direttivo allargato a tutte le Società, in relazione a diverse tematiche di interesse dell’Associazione, ivi compreso l’esame dell’Accordo di cui alla presente circolare.

Cordialmente.

» 08.07.2024
 
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ASSOAMBIENTE | PIMBY GREEN 2024 - Vincitori

Sono stati assegnati nel corso dell’evento promosso a Milano presso la prestigiosa location FAI “Villa Necchi Campiglio” i Premi “PIMBY Green 2024”.

Il Premio PIMBY GREEN, realizzato con il patrocinio dell’ANCI, è un'iniziativa che contribuisce a promuovere un'Italia più sostenibile e inclusiva.

Dieci sono stati i riconoscimenti assegnati per le tre categorie: 

  • progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche per i territori e impianti industriali tecnologicamente avanzati
  • confronto, dialogo e partecipazione per creare coinvolgimento positivo e responsabile nei cittadini
  • pubblicazione di articoli e contenuti scientifici che contribuiscano a diffondere un'informazione trasparente volta a contenere il fenomeno dell'opposizione aprioristico a qualsiasi opera.

Questi i Premiati e le motivazioni:

  • COMUNE DI TREVISO, per il "Progetto Green New Deal" che ha visto la creazione di 18 parchi urbani e boschi periurbani, l'incremento di alberi (+4.487) con possibilità di metterne a dimora altri 15mila nei prossimi anni. Treviso è Città verde europea 2025 agli European Green Leaf Award;
  • POSTE ITALINE per il "Progetto Polis", con cui si promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani, attraverso la realizzazione di uno "sportello unico di prossimità" e la creazione della più grande rete di coworking del Paese;
  • ITALGAS per il "Progetto Cantieri Green" che definiscono un approccio circolare all'utilizzo dei materiali, puntando a ridurre, riusare, riciclare anziché consumare nuove risorse;
  • A2A AMBIENTE  per l’innovativo "Impianto di trattamento dei fumi del Termoutilizzatore di Brescia”, finalizzato a ridurre le emissioni e a recuperare un'ulteriore quota di calore precedentemente non recuperabile;
  • IREN SpA per il “Progetto The Heat Garden”, un nuovo sistema di accumulo del calore a servizio della rete metropolitana di teleriscaldamento il cui impianto ospita nel quartiere San Salvario di Torino terrazzi e giardini pensili e quasi 11mila tra piante e alberi;
  • ACBC Srl Benefit Corporation, Edoardo Iannuzzi per il Progetto Moda e Sostenibilità”, con cui la  società aiuta brand e fornitori dei settori Fashion a ridurre la propria impronta di carbonio e gli impatti negativi sull'ambiente e ad affrontare la regolamentazione della sostenibilità;
  • TECHEMET ITALIA per il "Progetto L.E.C.C.E. - Leading Electronic scrap and Catalytic Converters Enterprise", che ha come obiettivo il miglioramento del processo di trattamento e recupero di ferro, alluminio e metalli preziosi da catalizzatori esausti e rifiuti elettronici inerti;
  • INERTI SAN VALENTINO per il “Progetto Ecosand”, un  End of Waste ottenuto al 100% dal recupero, in sostituzione di un aggregato fine di origine naturale per calcestruzzi strutturali. Riutilizzo di scarti di diversi cicli produttivi per realizzare materiali da costruzione;
  • 3BEE Srl per il "Progetto Sistemi di monitoraggio della biodiversità" che, grazie a tecnologie all’avanguardia, permette un monitoraggio continuo e non invasivo delle componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e facilita la formulazione di piani di conservazione e rigenerazione;
  • 3V GREEN EAGLE SpA con il "Progetto Wet Oxidation", soluzione brevettata che consente di trattare rifiuti industriali liquidi non biodegradabili in quasi totale assenza di emissioni.

Il Premio “Comunicazione e Giornalismo” è stato assegnato alla giornalista del Corriere della Sera Fausta Chiesa per la sua attività di informazione, sempre puntuale e basata su numeri e dati  verificati, sulla transizione energetica e sulle sfide che attendono il nostro Paese.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno di SYSTEMA AMBIENTE, Main Sponsor ed INTERLOGICA e UNISALUTE, Sponsor.

» 04.07.2024
 
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09/2024/MI

Nei giorni scorsi è stata pubblicata l’Ordinanza in oggetto, che ha destato diverse preoccupazioni tra gli addetti ai lavori in relazione ai contenuti della stessa, in materia di validità degli accordi di conciliazione.

La Cassazione ha infatti affermato che la conciliazione “in sede sindacale”, così come previsto dall’art. 411, terzo comma, del codice di procedura civile, debba essere intesa in maniera restrittiva, ovvero escludendo in ogni caso che possa svolgersi presso una sede aziendale.

Ciò in quanto tale situazione logistico/ambientale non assicurerebbe al lavoratore la totale indipendenza da possibili condizionamenti da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che le rinunce e le transazioni avvenute sarebbero nulle o comunque potrebbero, ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile, essere impugnate entro il termine di sei mesi.

Il caso di specie riguardava l’applicazione dell’articolo 2103, sesto comma, del codice civile, laddove dispone, a seguito della modifica legislativa del 2015, che “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”.

Il lavoratore aveva infatti sottoscritto, con l’assistenza di un sindacalista ritenuta adeguata, un accordo con cui rinunciava a una parte della retribuzione a fronte della salvaguardia occupazionale; ciò avveniva presso la sede dell’azienda, con impegno a “ratificare” detto accordo presso “le sedi abilitate”.

Nel merito, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli hanno dichiarato nullo il verbale di conciliazione, nel presupposto che la sede fisica di sottoscrizione dell’accordo non fosse sufficientemente “neutra”: la protezione del lavoratore, sostiene l’Ordinanza (paragrafo 15), “non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene” al fine di “garantire la libera determinazione” del lavoratore e l’”assenza di condizionamenti di qualsiasi genere”.

In sintesi, la conciliazione in sede sindacale non si può concludere validamente presso la sede aziendale, “non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile”

***

La pronuncia, oltre ad essere inedita sul punto, appare comunque in contrasto con una precedente recentissima ordinanza dello stesso organismo, la n. 1975/2024 del 18 gennaio u.s., la quale aveva affermato che il riferimento al luogo della sottoscrizione è puramente formale e non sostanziale.

Conseguentemente, si invitano le aziende alla massima prudenza, anche adottando rimedi coerenti con l’Ordinanza n. 10065, come ad esempio evidenziare nel verbale di conciliazione la piena consapevolezza delle rinunce, l’effettiva assistenza del rappresentante sindacale, la scelta condivisa dell’eventuale sede aziendale, l’eventuale raggiungimento dell’intesa sui contenuti precedentemente al mero svolgimento dell’incontro, etc.

Con l’auspicio che tale orientamento formalistico possa rimanere isolato, considerando le difficoltà pratiche che deriverebbero da un’applicazione generalizzata dei principi sanciti: si immagini ad esempio una fattispecie di conciliazioni individuali plurime di decine se non centinaia di lavoratori, iscritti a diverse sigle sindacali, o non iscritti, e alle conseguenti criticità derivanti dall’individuazione di molteplici sedi “neutre”.

Cordialmente.

» 24.05.2024
 
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10/2024/MI

Nei giorni scorsi è stata pubblicata l’Ordinanza in oggetto, che ha destato diverse preoccupazioni tra gli addetti ai lavori in relazione ai contenuti della stessa, in materia di validità degli accordi di conciliazione.

La Cassazione ha infatti affermato che la conciliazione “in sede sindacale”, così come previsto dall’art. 411, terzo comma, del codice di procedura civile, debba essere intesa in maniera restrittiva, ovvero escludendo in ogni caso che possa svolgersi presso una sede aziendale.

Ciò in quanto tale situazione logistico/ambientale non assicurerebbe al lavoratore la totale indipendenza da possibili condizionamenti da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che le rinunce e le transazioni avvenute sarebbero nulle o comunque potrebbero, ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile, essere impugnate entro il termine di sei mesi.

Il caso di specie riguardava l’applicazione dell’articolo 2103, sesto comma, del codice civile, laddove dispone, a seguito della modifica legislativa del 2015, che “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”.

Il lavoratore aveva infatti sottoscritto, con l’assistenza di un sindacalista ritenuta adeguata, un accordo con cui rinunciava a una parte della retribuzione a fronte della salvaguardia occupazionale; ciò avveniva presso la sede dell’azienda, con impegno a “ratificare” detto accordo presso “le sedi abilitate”.

Nel merito, sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli hanno dichiarato nullo il verbale di conciliazione, nel presupposto che la sede fisica di sottoscrizione dell’accordo non fosse sufficientemente “neutra”: la protezione del lavoratore, sostiene l’Ordinanza (paragrafo 15), “non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene” al fine di “garantire la libera determinazione” del lavoratore e l’”assenza di condizionamenti di qualsiasi genere”.

In sintesi, la conciliazione in sede sindacale non si può concludere validamente presso la sede aziendale, “non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile”

***

La pronuncia, oltre ad essere inedita sul punto, appare comunque in contrasto con una precedente recentissima ordinanza dello stesso organismo, la n. 1975/2024 del 18 gennaio u.s., la quale aveva affermato che il riferimento al luogo della sottoscrizione è puramente formale e non sostanziale.

Conseguentemente, si invitano le aziende alla massima prudenza, anche adottando rimedi coerenti con l’Ordinanza n. 10065, come ad esempio evidenziare nel verbale di conciliazione la piena consapevolezza delle rinunce, l’effettiva assistenza del rappresentante sindacale, la scelta condivisa dell’eventuale sede aziendale, l’eventuale raggiungimento dell’intesa sui contenuti precedentemente al mero svolgimento dell’incontro, etc.

Con l’auspicio che tale orientamento formalistico possa rimanere isolato, considerando le difficoltà pratiche che deriverebbero da un’applicazione generalizzata dei principi sanciti: si immagini ad esempio una fattispecie di conciliazioni individuali plurime di decine se non centinaia di lavoratori, iscritti a diverse sigle sindacali, o non iscritti, e alle conseguenti criticità derivanti dall’individuazione di molteplici sedi “neutre”.

Cordiali saluti.

» 24.05.2024
 
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09/2024/MI

In data 15 maggio 2024 le Parti stipulanti il CCNL di categoria hanno condiviso la versione definitiva del testo, integrando l’accordo del 21 dicembre 2023 con le parti del contratto collettivo rimaste vigenti, nell’obiettivo di convalidare il nuovo testo contrattuale completo (vedi testo allegato).

Nelle prossime settimane si procederà alla stampa del testo, come di consueto, con modalità che saranno comunicate alle aziende associate.

Il testo a stampa comprenderà anche diversi allegati, sia contrattuali che legislativi, di interesse per l’applicazione del CCNL.

Cordiali saluti.

» 17.05.2024
 
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08/2024/MI

Come più volte anticipato anche in occasione delle riunioni degli organi associativi, è proseguito in questi mesi il confronto tra le Parti stipulanti per la definizione del CCNL “di filiera”, in attuazione di quanto convenuto con l’Accordo di rinnovo del 18 luglio 2023.

A seguito di numerosi incontri, che hanno richiesto approfondimenti tecnici talvolta piuttosto complessi, le Parti hanno sostanzialmente condiviso integralmente l’impostazione complessiva del nuovo contratto collettivo, ferme rimanendo ulteriori verifiche sui documenti che le Parti si sono scambiati nell’ultimo confronto tenutosi il 14 maggio scorso.

Prende quindi forma la struttura del nuovo CCNL che, come noto, sarà individuato come “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”, la cui “Parte Generale” avrà le seguenti caratteristiche:

  • sarà composta da 60 articoli, recanti la disciplina minima, valida per tutti i lavoratori cui si applicherà il contratto “di filiera”, sia quelli cui già oggi si applica il CCNL 18.7.2023, sia coloro che confluiranno in una delle cinque Sezioni Speciali;
  • la struttura contrattuali sarà suddivisa in cinque capitoli, e gli articoli saranno raggruppati in maniera omogenea per materia;
  • i 60 articoli di cui alla Parte Generale disciplineranno le medesime materie del CCNL oggi vigente, fatti salvi esclusivamente gli attuali articoli 18, 43 e 45 in materia di “Zona di lavoro”, “Indennità varie” e “Premio esazione pedaggi” poiché afferenti esclusivamente le attività tipicamente autostradali;
  • una parte di questi 60 articoli della Parte Generale replicano esattamente le attuali normative contrattuali, che andranno a determinare la disciplina minima per tutti i lavoratori;
  • altri articoli, invece, conterranno una disciplina minima di base per tutti i lavoratori, che nella Sezione Speciale “Attività legate alla gestione, anche in concessione, di infrastrutture viarie a pedaggio” sarà integrata da ulteriori disposizioni relative ai dipendenti cui alla data di definizione del CCNL è applicato il CCNL 18.7.2023;
  • la disciplina minima di base dovrà necessariamente essere integrata da ulteriori normative nella fase di confluenza da altri contratti collettivi ovvero in caso di avvio di nuove gestioni di attività con applicazione del CCNL “di filiera”.

È bene ribadire, ancora una volta, che l’attuale CCNL 18.7.2023 continuerà ad essere integralmente applicato ai lavoratori attualmente in forza nelle aziende, rispetto ai quali la sola modifica nel rapporto di lavoro, avente natura formale, sarà la suddivisione delle norme contrattuali ad essi applicabili, che saranno, per circa due terzi, nella “Parte Generale” del nuovo CCNL e, per i rimanenti articoli, nella Sezione Speciale ad essi specificamente dedicata.

Le altre “Sezioni Speciali” prevederanno l’integrazione delle disposizioni di cui alla “Parte Generale” con alcune norme specifiche, atte a disciplinare materie come aumenti di anzianità, ferie, maggiorazioni, previdenza complementare, diversamente e meno favorevolmente per i lavoratori (importi più bassi per gli scatti, minor numero di giorni di ferie, maggiorazioni e contribuzioni alla previdenza complementare meno vantaggiose).

Esse saranno denominate:

  1. Attività di supporto alla persona e attività accessorie di supporto all’utenza;
  2. Attività di supporto e servizio all’utenza, alla viabilità integrata e alla gestione dei sistemi di pedaggiamento;
  3. Attività di installazione, gestione e manutenzione impianti;
  4. Attività di supporto tecnico e ingegneristico.

Come noto, sono attività per la cui disciplina giuslavoristica si ricorre di norma a contratti collettivi afferenti ai settori multiservizi, commercio, edilizia (elevate professionalità) e metalmeccanico.

Le tabelle retributive saranno come noto allineate ai riferimenti di mercato sopra citati; con l’entrata in vigore del “CCNL di filiera” le dinamiche retributive seguiranno esclusivamente quanto definito nell’Accordo 18.7.2023 (ulteriori aumenti retributivi previsti da agosto 2024 e da gennaio 2025, ovviamente riproporzionati in relazione alle tabelle di ciascuna Sezione Speciale) e dalle successive intese tra le Parti stipulanti il CCNL.

In merito alla Sezione “Attività di supporto tecnico e ingegneristico” le OOSS hanno anticipato che necessiteranno di ulteriori approfondimenti tecnici, per cui l’applicazione di tale Sezione slitterà più in avanti.

Le Parti si vedranno l’11 giugno p.v. per auspicabilmente concludere l’intero testo, o quantomeno avvicinarsi molto alla definitiva chiusura.

Ad esito di tale lavoro si procederà d’intesa, con la Presidenza, all’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi associativi in carica, eletti il 10 maggio 2022.

Cordialmente.

» 17.05.2024
 
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07/2024

Nell’ambito delle iniziative formative in materia di salute e sicurezza organizzate dall’Associazione si allega il programma del Seminario in oggetto, che si terrà in presenza a Roma il prossimo 28 maggio.

L’iniziativa si rivolge come di consueto agli RSPP, ASPP nonché ai gestori del personale delle Società aderenti ad ACAP trattandosi di un approfondimento e di un aggiornamento sul tema dell’invecchiamento nel lavoro sotto vari punti di vista.

Il tema, come è evidente, assume particolare rilevanza, oltre che per aspetti di natura sanitaria e di promozione della salute, anche ai fini organizzativi: anche per tale ragione è fortemente auspicata la partecipazione degli addetti all’organizzazione e gestione del personale.

Interverrà come relatore il dott. Rinaldo Ghersi, specialista in medicina del lavoro, ergonomo certificato europeo, già coordinatore e tuttora componente del gruppo “Invecchiamento e Lavoro” di CIIP, Consulta interassociativa italiana per la prevenzione.

Il Seminario si terrà

martedì 28 maggio 2024 dalle 14,00 alle 18,00

presso la sede dell’Associazione in via del Poggio Laurentino 11 – ROMA EUR.

Tra le 13,00 e le 14,00 sarà predisposto in sede un buffet di benvenuto per i partecipanti.

La sede è facilmente raggiungibile anche con la linea “B” della Metropolitana (direzione Laurentina – fermata Eur Fermi), dalla Stazione Termini o dalla Stazione Tiburtina.

L’iniziativa è valida per l’aggiornamento di RSPP/ASPP ai fini del riconoscimento di quattro crediti formativi, ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016: si allega il programma definitivo e la relativa Scheda di partecipazione, da restituire debitamente compilata entro il prossimo 21 maggio all’indirizzo di posta elettronica a.carpi@fise.org .

Cordialmente.

» 08.05.2024
 
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08/2024

Da una verifica effettuata a seguito di segnalazione di un’azienda associata, è emerso un errore materiale nella compilazione della tabella retributiva del livello 3S riportata nella circolare n. 1/2024 recante l’illustrazione dell’accordo di rinnovo del CCNL di categoria.

L’errore è nella retribuzione tabellare del livello 3S che non è quello indicato nella circolare (€ 958,76) bensì € 968,76; conseguentemente la retribuzione base diventa € 1.486,22 e non € 1.476,22.

Analogamente gli aumenti di gennaio 2025 e dicembre 2025 dovranno prevedere € 10 in più, come da tabella riportata.

Le tabelle di costo del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro riportano i numeri corretti.

Gennaio 2024

Liv

Par

Aumento economico

Retribuzione tabellare

Indennità di contingenza

Retribuzione base

166

€ 40,82

 € 1.266,35

€ 526,60

€ 1.792,95

139

€ 34,18

 € 1.060,27

€ 520,97

€ 1.581,24

3° s

127

€ 31,23

€ 968,76

€ 517,46

€ 1.486,22

122

€ 30,00

€ 930,63

€ 517,46

€ 1.448,09

4° s

116

€ 28,52

€ 884,85

€ 515,05

€ 1.399,90

110

€ 27,05

€ 839,14

€ 515,05

€ 1.354,19

100

€ 24,59

€ 762,84

€ 512,85

€ 1.275,69

Gennaio 2025

Liv

Par

Aumento economico

Retribuzione tabellare

Indennità di contingenza

Retribuzione base

166

€ 40,82

€ 1.307,17

€ 526,60

€ 1.833,77

139

€ 34,18

€ 1.094,45

€ 520,97

€ 1.615,42

3° s

127

€ 31,23

€ 999,99

€ 517,46

€ 1.517,45

122

€ 30,00

€ 960,63

€ 517,46

€ 1.478,09

4° s

116

€ 28,52

€ 913,37

€ 515,05

€ 1.428,42

110

€ 27,05

€ 866,19

€ 515,05

€ 1.381,24

100

€ 24,59

€ 787,43

€ 512,85

€ 1.300,28

Dicembre 2025

Liv

Par

Aumento economico

Retribuzione tabellare

Indennità di contingenza

Retribuzione base

166

€ 42,18

€ 1.349,35

€ 526,60

€ 1.875,95

139

€ 35,32

€ 1.129,77

€ 520,97

€ 1.650,74

3° s

127

€ 32,27

€ 1.032,26

€ 517,46

€ 1.549,72

122

€ 31,00

€ 991,63

€ 517,46

€ 1.509,09

4° s

116

€ 29,48

€ 942,85

€ 515,05

€ 1.457,90

110

€ 27,95

€ 894,14

€ 515,05

€ 1.409,19

100

€ 25,41

€ 812,84

€ 512,85

€ 1.325,69

Cordiali saluti.

» 17.04.2024
 
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07/2024

Come di consueto, il Ministero del Lavoro ha recepito in uno specifico Decreto l’aggiornamento dei costi del lavoro derivanti dall’applicazione del CCNL di categoria, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del nuovo “Codice degli Appalti” (decreto legislativo n. 36/2023).

Le tabelle coprono l’intera vigenza del CCNL, in quattro periodi distinti (gennaio 2024, marzo 2024, gennaio 2025, dicembre 2025).

Tale scaglionamento è conseguente alla decorrenza delle rispettive “tranches” di aumento dei minimi contrattuali, come da accordo del 21 dicembre 2023: per il terzo livello – operaio autista, l’aumento è pari a € 30,00 da gennaio 2024, € 30,00 da gennaio 2025 e ulteriori € 31,00 dal mese di dicembre 2025, da riparametrare per gli altri livelli della scala inquadramentale. Dal mese di marzo 2024 decorre invece l’aumento dell’indennità di mensa in misura pari a € 1,5 per ogni giornata di effettiva presenza (per cui l’importo annuo sale da € 1.270 a € 1.651, ovvero € 1,5 moltiplicato per 254 giorni stimati di effettiva presenza al lavoro, detratti domeniche, festività, ferie e altre assenze come da didascalia in calce alla tabella ministeriale).

Per quanto concerne le singole voci elencate in tabella, il Ministero del Lavoro ha riconosciuto le seguenti novità, sollecitate dall’Associazione:

  • il costo dell’importo “Una Tantum” previsto nell’Accordo 21 dicembre 2023 in relazione al periodo di vacanza contrattuale. Come da metodologia consolidata nelle tabelle di costo emanate dal Ministero del Lavoro, l’importo (€ 330 per il terzo livello da riparametrare per gli altri) è stato quantificato distribuendolo in base ai residui mesi di vigenza del CCNL, che scade come noto alla fine del 2025. Di conseguenza, considerando i due anni di vacanza contrattuale, e i due anni di residua vigenza, l’importo indicato è pari esattamente alla metà di quanto complessivamente spettante.

Restano ferme le decorrenze previste nel c.c.n.l. per l’effettiva erogazione dell’importo (tre rate uguali a marzo 2024, marzo 2025, settembre 2025);

  • “Costo sicurezza”: la voce comprende due voci, prima distinte: il “Supplemento COVID” (quantificato forfettariamente in € 200,00 annui), introdotto nelle precedenti tabelle emanate in piena emergenza pandemica, e il precedente costo relativo agli adempimenti e oneri in tema di salute e sicurezza a carico delle aziende (quantificato forfettariamente in € 250,00 annui) per un totale di € 450,00, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal livello di inquadramento.

I costi legati all’indennità di trasferta (erroneamente indicata come “articolo 44” invece che “articolo 41” come da nuova stesura contrattuale), sono come da articolo 2, lettera “b” del testo del Decreto, oltre che come da didascalia in calce alla Tabella, da considerare in aggiunta.

Si segnala che nelle premesse al Decreto (il “Visto” n. 9 di pagina 2) nonché all’articolo 1 del Decreto si riportano erroneamente riferimenti a “distribuzione” e “recapito” non afferenti al c.c.n.l. servizi postali in appalto bensì ad altro c.c.n.l.; la dizione corretta è quella riportata nelle tabelle, ovvero “c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore dei servizi postali in appalto”.

Ad ogni modo le voci retributive e tutti gli altri elementi sono correttamente quelli del c.c.n.l. in questione.

Infine, come noto, con delibera assembleare del 16 dicembre 2021 Assoposte si è costituita come associazione autonoma e soggetto giuridico distinto da FISE, cui è legata da una convenzione di adesione; pertanto l’indicazione nel Decreto di “FISE-Assoposte” e non di “Assoposte” come soggetto stipulante deve considerarsi un retaggio dei precedenti Decreti.

***************

Rispetto ai costi precedenti, e quindi alle Tabelle Ministeriali prima in vigore (dicembre 2021), l’aumento del complessivo costo giornaliero del lavoratore inquadrato al terzo livello è pari al 2,53% da gennaio 2024 e al 7,55% a regime (dicembre 2025 su dicembre 2021).

Per quanto concerne i soli minimi contrattuali, invece, l’aumento, sempre con riferimento al terzo livello, è pari al 2,11% da gennaio 2024 e al 6,4% a regime (dicembre 2025 su dicembre 2021).

Cordiali saluti.

» 08.04.2024
 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2024, n. 40

Testo in allegato
» 03.04.2024
 
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VIII^ edizione dello Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry

L'evento, con le numerose presenze e partecipazioni via streaming si è confermato anche quest’anno quale tavolo di confronto di riferimento sui temi della logistica, delle spedizioni, dei trasporti e dell’economia produttiva italiana.

Riportiamo l'estratto con l'intervento del Dott. Totorizzo al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=nUrobL4cbFs

» 03.04.2024
 
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06/2024/MI

Con lettera ricevuta in data odierna, le organizzazioni di categoria FILT-CGIL e UIL-Trasporti hanno comunicato l’adesione del settore “Circolazione e sicurezza stradale e autostradale e di ANAS” allo sciopero generale indetto dalle rispettive Confederazioni per la durata di 4 ore nella giornata dell’11 aprile p.v.

Per quanto concerne le modalità di effettuazione dello sciopero, le Organizzazioni Sindacali hanno comunicato le seguenti specificazioni:

  • lo sciopero è fissato per le ultime 4 ore per ciascun turno/prestazione lavorativa purchè coincidente con la proclamazione confederale, ovvero tra le 00.01 e le 24.00 dell’11 aprile, per il personale turnista di Impianti, Sala Radio e Ausiliari alla Viabilità soggetto alla legge n. 146/1990 ed alla Regolamentazione provvisoria di settore;
  • lo sciopero è fissato per le ultime 4 ore di ciascun turno dell’11 aprile per il comparto esazione e personale turnista “non sottoposto alla legge n. 146/1990”;
  • lo sciopero è fissato per le ultime 4 ore della prestazione dell’11 aprile per il personale tecnico-amministrativo (intendendosi con ciò, secondo le OO.SS., “il personale non turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, compresi i Tecnici e gli addetti non turnisti degli impianti, nonché quello addetto ai Punto Blu”);
  • il personale con turno sfalsato/spezzato “si adeguerà agli orari sopra esposti”;
  • il personale addetto al monitoraggio deli automatismi “non è sottoposto alla legge n. 146/1990 e conseguentemente può aderire allo sciopero perché non precettabile”.

Le Organizzazioni FILT-CGIL e UIL-TRASPORTI hanno altresì dichiarato il rispetto delle normative vigenti nonché della regolamentazione di settore, ivi compresi i servizi minimi previsti.

Cordialmente.

» 26.03.2024
 
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06/2024

Con riferimento alla precedente circolare n. 5/2024 del 22 marzo scorso, si informa che SLC-CGIL e UIL-POSTE hanno comunicato che l’astensione dal lavoro avrà durata di 4 ore e non per l’intera giornata, come precedentemente comunicato.

Resta fermo il rispetto delle normative vigenti nonché della regolamentazione prevista per il settore postale in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Cordiali 

» 25.03.2024
 
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005/2024/MI

Con comunicazione del 21 marzo scorso, le organizzazioni di categoria SLC-CGIL e UIL-POSTE hanno proclamato l’adesione allo sciopero generale indetto dalle rispettive Confederazioni contro le politiche del Governo per l’intera giornata dell’11 aprile p.v.

Le Organizzazioni hanno altresì dichiarato il rispetto delle normative vigenti nonché della regolamentazione prevista per il settore postale in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Cordiali saluti.

» 22.03.2024
 
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005/2024/MI

Come noto (cfr. circolare ACAP n. 11/2023 del 6 luglio u.s.) il decreto-legge n. 48/2023 poi convertito in legge n. 85/2023 ha reintrodotto il regime della delega alla contrattazione collettiva ai fini dell’individuazione delle causali legittimanti l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

Nello stesso provvedimento legislativo era inoltre previsto, in assenza di contrattazione collettiva, la possibilità di definire a livello individuale la causale del contratto a tempo determinato, per un periodo di un anno, in scadenza al prossimo 30 aprile.

Il tema interessa direttamente il CCNL Autostrade e trafori, essendo questo sprovvisto ad oggi di una clausola recante le causali di assunzione con contratto a tempo determinato, oggetto di rinvio in occasione della sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo 18 luglio 2023.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio u.s. della legge di conversione n. 18/2024 del decreto-legge n. 215/2023 (decreto “Milleproroghe”), è ora prorogato al 31 dicembre 2024 il periodo all’interno del quale è legittimata la definizione individuale della causale di assunzione.

Nel caso di intesa tra le Parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria prima della fine dell’anno, dovrà intendersi conseguentemente decaduta la norma transitoria di cui alla legge n. 18/2024, e quindi la possibilità di agire a livello individuale.

Ai sensi di legge, nel contratto individuale sarà necessario definire le esigenze di natura tecnica, produttiva ed organizzativa, tali da legittimare l’apposizione del termine (laddove necessarie, quindi oltre i dodici mesi di durata del contratto): al fine di evitare possibili contenziosi sarà opportuno che la causale sia quanto più possibile ben specificata dal datore di lavoro.

Ciò in quanto l’analoga dizione “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, utilizzata anche nel decreto legislativo n. 368/2001 (sia pure in un contesto normativo differente, e che comunque non prevedeva limiti di durata al contratto a termine), ha generato una enorme mole di contenzioso, tale da costringere il Legislatore a diverse modifiche del Decreto negli anni a seguire.

Cordialmente.

» 01.03.2024
 
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004/2024/MI

Al fine di rientrare nell’ambito di tempistiche in linea con le previsioni contrattuali, si trasmette, come di consueto, il modulo per la rilevazione del "Costo permessi sindacali retribuiti" di cui alla lettera AUSITRA 13/7/1981 prot. n. 201889 e alla lettera FISE 18/5/2000, relativi distintamente all’anno 2022 e all’anno 2023.

L’invito alle aziende è di reinviare i moduli debitamente compilati alla Segreteria del Servizio sindacale - Sig.ra Alessandra Carpi, email: a.carpi@fise.org

entro il 31 marzo 2024

Si invitano le Società al rigoroso rispetto del termine indicato al fine di favorire una rapida raccolta dei dati e un tempestivo riscontro da parte dell’Associazione, consentendole di contabilizzare e ripartire tra le Associate i costi dei permessi sindacali in parola relativamente ai due anni citati.

Cordialmente.

» 28.02.2024
 
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03/2024/MI

Come di consueto, in occasione della giornata dell’8 marzo sono pervenute dichiarazioni di sciopero generale da parte di sigle sindacali autonome.

Per il settore autostradale la proclamazione è fissata dalle 00.01 dell’8 marzo fino alle 23.59, con dichiarazione di salvaguardia delle franchigie e dei servizi minimi essenziali.

Le motivazioni dello sciopero sono generiche e velleitarie, completamente avulse dal settore autostradale, essendo per lo più di natura politica in senso lato: la Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ha di recente ribadito (Seduta del 15-16 gennaio 2024, verbale n. 530) l’insussistenza dell’obbligo di esperire, in via preventiva, il tentativo di conciliazione laddove l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative.

Salvo che non intervengano rettifiche/cambiamenti di programma da parte sindacale o provvedimenti della Commissione di Garanzia atti a modificare la sostanza dello sciopero dell’8 marzo, non seguiranno ulteriori comunicazioni da parte dell’Associazione in ordine ad adesioni di altre sigle.

Cordialmente.

» 22.02.2024
 
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02/2024/MI

Con riguardo alla contabilizzazione e ripartizione del costo dei permessi sindacali nazionali di cui alla lettera AUSITRA 13/7/1981 prot.n. 201889 e alla lettera FISE 18/5/2000, si trasmette il riepilogo dei dati consuntivi relativi all’anno 2021, che permetteranno alle Società – come di consueto – di procedere direttamente tra di loro al conguaglio per la condivisione degli oneri dei permessi in parola.

Considerato il lasso di tempo trascorso, per diverse ragioni, si invitano le Società a voler verificare i dati indicati e segnalare eventuali anomalie entro il prossimo 8 marzo, decorso il quale lo schema allegato potrà considerarsi definitivo.

In assenza di ulteriori comunicazioni entro la data suindicata, si invitano le Società a voler provvedere per quanto di competenza, come di consueto.

Nei prossimi giorni sarà inviata la circolare relativa alla raccolta dei dati relativi ai permessi sindacali per gli anni 2022 e 2023: eccezionalmente, le aziende saranno chiamate a fornire contestualmente i dati relativi a due annualità, in modo da recuperare il notevole ritardo accumulato e consentire alle Società un riallineamento in tempi maggiormente idonei.

L’invito alle aziende è quello di rispettare tempi congrui di invio dei dati.

Cordialmente.

» 21.02.2024
 
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N. 436 del 09 Febbraio 2024

» 09.02.2024
 
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IMPIANTI APERTI 2024

Con “IMPIANTI APERTI on The Road. Il viaggio per la sostenibilità, ASSOAMBIENTE lancia l’upgrade di "Impianti Aperti", la campagna di sensibilizzazione realizzata dall’Associazione dal 2019 per promuovere la conoscenza delle infrastrutture industriali necessarie alla corretta e sostenibile gestione dei rifiuti.

La nuova edizione "Impianti Aperti on the road" prevede un ruolo attivo di Assoambiente durante le visite programmate presso gli impianti industriali. 

Ogni mese, verrà data l’opportunità ad un impianto di aprire le sue porte per consentire la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e, in particolare, studenti interessati.
L'obiettivo di queste visite è promuovere una cultura consapevole nella gestione dei rifiuti e condividere conoscenze fondamentali sulle tecnologie utilizzate, i processi di monitoraggio, le autorizzazioni normative e il controllo delle emissioni. In questo contesto, Assoambiente metterà a disposizione la propria competenza e l'esperienza per stimolare il dialogo e il confronto costruttivo.

Inoltre, le aziende coinvolte potranno richiedere di unire alla visita all’impianto anche la possibilità di usufruire di un corso formativo su argomenti di interesse specifico. Le tematiche potrebbero includere aspetti relativi alla sicurezza, alle tariffe ARERA, al bilancio di sostenibilità, alle certificazioni, alla gestione del rischio e alle strategie di comunicazione ambientale.

Assoambiente, con il suo impegno costante nella diffusione di notizie e informazioni cruciali nel campo del waste management, ha richiesto il patrocinio di:

  • MASE (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
  • MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
  • SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente)
  • ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

Sarà garantita alla campagna di comunicazione una copertura estesa delle attività promosse attraverso i media nazionali e locali. Sia online che offline, sarà offerta un'ampia copertura degli eventi in programma, raggiungendo un pubblico sempre più vasto interessato al settore della gestione dei rifiuti. Sui canali social ufficiali dell’Associazione saranno condivisi con la comunità online aggiornamenti, notizie e informazioni cruciali.

Obiettivo dell'iniziativa è promuovere la cultura della gestione dei rifiuti e condividere conoscenze su tecnologie, monitoraggi, autorizzazioni e controllo delle emissioni. Assoambiente mette a disposizione il suo know-how per animare il confronto supportando le Aziende coinvolte nella realizzazione di:

  • Visita dell'impianto con la partecipazione di enti locali, comitati territoriali e/o studenti. 
  • Seminario su tematiche di interesse per l’azienda aderente e/o territorio
  • Corso formativo su tematiche di interesse dell'Azienda coinvolta quali ad esempio: sicurezza, tariffe ARERA, bilancio di sostenibilità, certificazioni, risk management, comunicazione. 
Il viaggio Assoambiente per la sostenibilità è un’occasione di promozione e condivisione delle migliori pratiche. Insieme all’Associazione si può contribuire concretamente alla sfida della sostenibilità ambientale per sconfiggere i pregiudizi e lo stigma sulle attività del settore. 


Referenti Progetto:
Teresa Colin Comunicazione ed eventi - t.colin@fise.org 
Marco Catino Ufficio Stampa - redazione@fise.org 
Sabrina Poggi Social Media Manager - s.poggi@sabrinapoggi.com

» 09.02.2024
 
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001/2024/MI

Come noto, replicando l’analoga iniziativa legislativa dello scorso anno, la Legge di Bilancio 2024 prevede (articolo 1 comma 15) una riduzione, “in via eccezionale” dei contributi a carico del lavoratore.

In relazione a ciò, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative con la circolare n. 11/2024 del 16 gennaio scorso.

Alla luce della norma di legge e della circolare dell’Istituto, l’esonero contributivo può essere così sintetizzabile:

  • la riduzione vale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e si riferisce ai rapporti di lavoro dipendente;
  • la riduzione non ha effetti sul rateo di tredicesima (e di quattordicesima, vedi paragrafo 3 della Circolare INPS n. 11 allegata), sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • la riduzione dei contributi a carico del lavoratore è nella misura di 6 punti percentuali (determinando così un’aliquota pari al 3,19% o 2,19% a seconda dei casi sotto riportati);
  • condizione per l’esonero del 6% è che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l'esonero è nella misura del 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, sempre al netto del rateo di tredicesima;
  • la riduzione non si applica al caso di liquidazione al lavoratore di residui ferie e permessi nel corso del 2024, se ha cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2023;
  • idem nel caso di cessazione del rapporto entro il 31 dicembre 2024 e liquidazione di importi nell’anno 2025;
  • non vi sono indicazioni in merito all’eventuale riproporzionamento della soglia per i lavoratori a tempo parziale; tuttavia, essendo state richiamate le precedenti istruzioni (Circolare INPS n. 7 del 24 gennaio 2023) che escludeva il riproporzionamento della soglia, si ritiene ragionevolmente che il beneficio si applichi ai lavoratori part-time analogamente ai lavoratori a tempo pieno;
  • l’esonero non è subordinato alla regolarità del DURC dell’azienda né alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • per coloro che non avessero applicato la riduzione contributiva spettante con il cedolino del mese di gennaio, potranno agire a conguaglio con quello del mese di febbraio (paragrafo 7 della Circolare INPS).

********

I commi 180, 181 e 182 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 prevedono inoltre misure di sostegno alle lavoratrici madri con due figli (solo per l’anno 2024) o con tre (per il triennio 2024-2026), a determinate condizioni.

Le norme citate prevedono, in sintesi:

  • l’esonero totale dei contributi a carico della lavoratrice per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurando o già instaurato;
  • l’esonero è nella misura del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;
  • l’esonero è consentito fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • analogo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurando o già instaurato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (comma 181).

La circolare dell’INPS contiene diversi commenti ed esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione dell’esonero; il paragrafo 2 in particolare riporta alcune casistiche temporali con relative indicazioni sulla spettanza, o meno, dell’esonero e in quale misura.

Il paragrafo 3 entra invece nel merito della quantificazione dell’importo corrispondente all’esonero: rilevante, tra l’altro, la precisazione per cui non è richiesta la riparametrazione dell’importo (€ 250 mensili) nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rinviare alla lettura della circolare per maggiori approfondimenti, si ritiene utile sottolineare, ancora, che:

  • l’esonero non è “aiuto di Stato” e non è quindi subordinato a successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea;
  • l’esonero è compatibile con altri esoneri riguardanti la contribuzione attualmente vigenti, compreso l’esonero parziale, subordinato a determinati limiti quantitativi oltre che di soglie retributive, di cui all’articolo 1, comma 15, della stessa Legge di bilancio 2024;
  • non essendo incentivo all’assunzione, infine, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi di cui all’articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015.

Cordialmente.

» 09.02.2024
 
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004/2024/MI

Come noto, i commi 180, 181 e 182 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 (“Legge di Bilancio 2024”) prevedono misure di sostegno alle lavoratrici madri con due figli (solo per l’anno 2024) o con tre (per il triennio 2024-2026), a determinate condizioni.

Le norme citate prevedono, in sintesi:

  • l’esonero totale dei contributi a carico della lavoratrice per i periodi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurando o già instaurato;
  • l’esonero è nella misura del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;
  • l’esonero è consentito fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • analogo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurando o già instaurato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (comma 181).

La circolare dell’INPS contiene diversi commenti ed esemplificazioni utili ai fini dell’applicazione dell’esonero; il paragrafo 2 in particolare riporta alcune casistiche temporali con relative indicazioni sulla spettanza, o meno, dell’esonero e in quale misura.

Il paragrafo 3 entra invece nel merito della quantificazione dell’importo corrispondente all’esonero: rilevante, tra l’altro, la precisazione per cui non è richiesta la riparametrazione dell’importo (€ 250 mensili) nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Nel rinviare alla lettura della circolare per maggiori approfondimenti, si ritiene utile sottolineare, ancora, che:

  • l’esonero non è “aiuto di Stato” e non è quindi subordinato a successiva autorizzazione da parte della Commissione Europea;
  • l’esonero è compatibile con altri esoneri riguardanti la contribuzione attualmente vigenti, compreso l’esonero parziale, subordinato a determinati limiti quantitativi oltre che di soglie retributive, di cui all’articolo 1, comma 15, della stessa Legge di bilancio 2024 (cfr. circolare n. 2/2024 del 29 gennaio u.s.);
  • non essendo incentivo all’assunzione, infine, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi di cui all’articolo 31 del d. lgs. n. 150/2015.

Cordiali saluti.

» 09.02.2024
 
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003/2024/MI

L’interpello n. 1/2024 della Commissione Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro, pubblicato il 6 febbraio u.s., riporta una interpretazione utile alle aziende in materia di obbligo di effettuazione della visita medica di idoneità dopo un’assenza dal lavoro di durata pari a 60 giorni, come previsto dall’articolo 41, comma 2, lettera “e-ter” del decreto legislativo n. 81/2008 (obbligo di “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”.

Nel fare propri i principi enunciati da due sentenze della Corte di Cassazione (la n. 7566 del 2020 e la n. 29756 del 2022), il Ministero chiarisce che la visita di idoneità alla mansione non è automatica dopo l’assenza di 60 giorni continuativi, ma dipende dalle mansioni cui il lavoratore è adibito, se queste cioè prevedano, o meno, l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Nell’allegare l’interpello per maggiori approfondimenti, si saluta cordialmente.

» 08.02.2024
 
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Premio PIMBY GREEN Assoambiente | Aperte le candidature

L'Italia è un Paese ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Ma è anche un Paese che deve affrontare sfide importanti, come il cambiamento climatico, la transizione energetica e la gestione dei rifiuti.

Per vincere queste sfide, è necessario un cambiamento culturale, che passi da una mentalità "NIMBY" (Not In My Backyard) a una mentalità "PIMBY" (Please In My Backyard). Questo cambiamento è al centro dell'obiettivo del Premio PIMBY GREEN di Assoambiente, giunto alla sua quinta edizione.

Il Premio PIMBY GREEN mira a valorizzare le opportunità offerte dalla realizzazione di opere di pubblica utilità in nome del "Please in My BackYard" (PIMBY), sfidando le convinzioni spesso pregiudizievoli che rallentano o ostacolano la cultura del "fare" nel nostro Paese: una cultura che metta in risalto l'ingegno e la creatività italiana, capaci di generare valore e occupazione nelle comunità in cui si insediano.

Il Premio PIMBY GREEN è un'iniziativa che contribuisce a promuovere un'Italia più sostenibile e inclusiva ed intende premiare i progetti che realizzano opere di pubblica utilità, vantaggiose per l'ambiente e per le comunità locali.

Saranno premiate pubbliche amministrazioni, imprese e giornalisti che si sono distinti nei settori dell'energia, della gestione dei rifiuti e delle trasformazioni del territorio.


CATEGORIE

1. Realizzazione di Infrastrutture Tecnologicamente Avanzate: questa categoria premia i progetti che hanno contribuito al progresso tecnologico e all'innovazione nel territorio, migliorando l'efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture.

2. Coinvolgimento Positivo e Responsabile dei Cittadini: questa categoria riconosce l'impegno di enti locali e PA che hanno promosso il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini nelle decisioni riguardanti opere di pubblica utilità, creando un coinvolgimento positivo e responsabile.

3. Informazione Trasparente e Scientifica: in questa categoria vengono premiati giornalisti e autori di contenuti scientifici che hanno contribuito a diffondere un'informazione trasparente e basata su dati scientifici, contrastando l'opposizione aprioristica a qualsiasi opera.


CANDIDATURE

Il termine per l’invio delle candidature per il Premio PIMBY Green 2024 è fissato per il 24 maggio 2024
Le candidature dovranno essere inviate tramite email alla segreteria dell'Associazione: assoambiente@assoambiente.org esplicitando in oggetto “Candidatura Premio Pimby Green 2024”.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente via email, compilando il Modulo di presentazione candidatura fornito dall'Associazione (allegato).


PREMIAZIONE 

L'evento di premiazione del Premio PIMBY Green 2024 si terrà a Milano il 3 luglio presso la prestigiosa Villa Necchi Campigli - Bene FAI, nell'ambito di una serata di Gala con cena organizzata dall'Associazione.

Un'occasione unica per celebrare l'impegno e l'innovazione nel campo della comunicazione ambientale e della promozione di un'Italia che cresce. Un'Italia che abbraccia il PIMBY come modello per il futuro.

» 05.02.2024
 
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002/2024/MI

Come noto, replicando l’analoga iniziativa legislativa dello scorso anno, la Legge di Bilancio 2024 prevede (articolo 1 comma 15) una riduzione, “in via eccezionale” dei contributi a carico del lavoratore.

In relazione a ciò, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative con la circolare n. 11/2024 del 16 gennaio scorso. Alla luce della norma di legge e della circolare dell’Istituto, l’esonero contributivo può essere così sintetizzabile:

  • la riduzione vale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e si riferisce ai rapporti di lavoro dipendente;
  • la riduzione non ha effetti sul rateo di tredicesima (e di quattordicesima, vedi paragrafo 3 della Circolare INPS allegata), sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • la riduzione dei contributi a carico del lavoratore è nella misura di 6 punti percentuali (determinando così un’aliquota pari al 3,19% o 2,19% a seconda dei casi sotto riportati);
  • condizione per l’esonero del 6% è che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • l'esonero è nella misura del 7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, sempre al netto del rateo di tredicesima;
  • la riduzione non si applica al caso di liquidazione al lavoratore di residui ferie e permessi nel corso del 2024, se ha cessato il rapporto entro il 31 dicembre 2023;
  • idem nel caso di cessazione del rapporto entro il 31 dicembre 2024 e liquidazione di importi nell’anno 2025;
  • non vi sono indicazioni in merito all’eventuale riproporzionamento della soglia per i lavoratori a tempo parziale; tuttavia, essendo state richiamate le precedenti istruzioni (Circolare INPS n. 7 del 24 gennaio 2023) che escludeva il riproporzionamento della soglia, si ritiene ragionevolmente che il beneficio si applichi ai lavoratori part-time analogamente ai lavoratori a tempo pieno;
  • l’esonero non è subordinato alla regolarità del DURC dell’azienda né alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • per coloro che non avessero applicato la riduzione contributiva spettante con il cedolino del mese di gennaio, potranno agire a conguaglio con quello del mese di febbraio (paragrafo 7 della Circolare INPS).

Nell’allegare la circolare, si saluta cordialmente.

» 29.01.2024
 
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001/2024/MI

Il 21 dicembre scorso è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 14 luglio 2020, scaduto come noto il 31 dicembre 2021.

L’intesa ha validità fino al 31 dicembre 2025, di conseguenza avrà validità quadriennale.

Le Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo hanno comunicato lo scioglimento positivo della riserva lo scorso 22 gennaio, per cui i contenuti possono essere considerati esecutivi.

Di seguito le principali novità del rinnovo contrattuale.

*******************

PARTE NORMATIVA

Articolo 9 – Rapporto di lavoro a tempo parziale.

Sono state abbassate le soglie al superamento delle quali è previsto il pagamento della maggiorazione per il lavoro supplementare.

Dall’1 gennaio 2024 infatti al superamento della soglia del 25% (prima 35%) su base annua delle prestazioni di lavoro supplementare rispetto all’orario individuale scatterà la maggiorazione del 15% calcolata sulla retribuzione base; analogamente, al superamento della soglia del 30% (prima 40%) scatterà la maggiorazione del 20%.

Articolo 10 – Contratti a termine.

Al fine di adeguare la normativa contrattuale alle recenti innovazioni legislative, le Parti hanno nuovamente definito le causali che legittimano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, necessarie quando la durata del contratto superi i dodici mesi (fino ad un massimo di ventiquattro).

Ai sensi del d. lgs. n. 81/2015, l’apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi è ora possibile per le seguenti specifiche esigenze:

  • necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità;
  • esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale;
  • incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.

 Inoltre, in attuazione anche in questo caso di recenti provvedimenti di legge (d. lgs. n. 104/2022, articolo 7), il periodo di prova in caso di assunzione a tempo determinato è stabilito in misura pari a 5 giorni lavorativi per ciascun mese di durata del contratto per i lavoratori inquadrati nei livelli 5, 4 e 4S, e in misura pari a 10 giorni lavorativi per ciascun mese di durata del contratto per i lavoratori inquadrati nei livelli 3, 3Super, 2 e 1.In caso di rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.

Articolo 4 – Periodo di prova.

In attuazione di recenti interventi legislativi (d. lgs. n. 104/2022, articolo 7, comma 3), in caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza.

Articolo 57 – Salute e sicurezza sul lavoro.

A seguito di criticità evidenziate dalle aziende, si è ritenuto opportuno precisare che il lavoratore, a richiesta dell’Azienda, deve sottoporsi a visita medica di accertamento dell’idoneità fisica nei casi previsti dalla legge; ciò in quanto accade di frequente che il lavoratore si rifiuti di sottoporsi a visita laddove vi sia il timore o la ragionevole probabilità che l’esito della visita possa determinare limitazioni lavorative.

Ora è chiarito anche nel CCNL che tale rifiuto non è legittimo; ad ulteriore rafforzamento del principio, le Parti hanno concordato di inserire una specifica casistica nell’ambito dei provvedimenti disciplinari, come da paragrafo successivo.

Articolo 53 – Norme disciplinari.

Come sopra riportato, è ora previsto anche nel codice disciplinare nazionale che, qualora il lavoratore si rifiuti ingiustificatamente di sottoporsi a visita medica di accertamento dell’idoneità fisica nei casi previsti dalla legge, l’azienda può procede con licenziamento per giusta causa, ovvero senza preavviso con cessazione immediata del rapporto di lavoro.

L’azienda può inoltre procedere con l’immediata sospensione non retribuita del lavoratore fino all’eventuale effettuazione della visita o all’adozione definitiva del licenziamento.

Articolo 23 – Congedo matrimoniale.

In ottemperanza alle nuove disposizioni di legge in materia, sono state estese le norme in materia di congedo matrimoniale anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Articolo 32 - Molestie sessuali e congedo per le vittime di violenza di genere.

Il CCNL ha recepito le norme di legge in materia, disciplinando l’ipotesi del congedo in favore delle vittime di violenze domestiche.

Articolo nuovo – Formazione e aggiornamento professionale.

Introdotta norma di principio recante la valorizzazione della formazione come elemento di crescita professionale dei lavoratori e delle aziende.

Articolo 5 – Classificazione del personale.

A seguito di segnalazioni da parte di alcune aziende, si è ritenuto opportuno precisare che, in tutti i casi in cui il CCNL preveda il possesso della patente ai fini dell’inquadramento in un determinato livello della classificazione, il “possesso” debba intendersi finalizzato alla guida di uno specifico mezzo che richiede quella determinata tipologia di patente.

In sostanza, non rileva ai fini dell’inquadramento del lavoratore la mera disponibilità di una patente di livello superiore, qualora essa non venga effettivamente utilizzata dal lavoratore nell’esercizio delle mansioni: per fare un esempio, il lavoratore titolare di una patente “C” non può rivendicare di per sè, quindi, il livello 3 (o 4S) se è adibito normalmente alla guida di un mezzo per la guida del quale è sufficiente la patente “B”.

Articolo 41 – Indennità di trasferta.

Il tema è stato a lungo dibattuto in sede di trattativa per il rinnovo del CCNL.

Assoposte ha evidenziato alle Organizzazioni Sindacali la distorsione di una norma contrattuale che prevedeva l’erogazione dell’indennità di trasferta anche nei casi in cui il lavoratore partiva da una sede di lavoro distante anche solo pochi metri dal Comune limitrofo in cui era chiamato a svolgere la gran parte della prestazione.

Al fine di correggere tale distorsione normativa, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL è previsto che l’indennità di trasferta sia erogata qualora il lavoratore, pur uscendo dal Comune di inizio della prestazione, si allontani di oltre 20 km lineari dal luogo di inizio della prestazione.

Di contro, qualora il lavoratore svolga la sua prestazione, pur percorrendo molti chilometri, sostanzialmente nei dintorni del luogo di partenza, si è ritenuto che non sussista un disagio tale da giustificare la corresponsione dell’indennità.

**********

PARTE ECONOMICA

Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

Come di consueto, è stata stabilita una somma forfettaria finalizzata a risarcire ai lavoratori la perdita di retribuzione legata al periodo intercorso tra la scadenza del precedente CCNL (31 dicembre 2021) e la decorrenza degli aumenti retributivi (1° gennaio 2024).

Ai lavoratori in forza nelle aziende alla data del 21 dicembre 2023 spetta quindi un importo “una tantum” per il terzo livello pari a € 330,00 lordi, distribuito in 3 rate da € 110,00 da corrispondersi nel mese di marzo 2024, marzo 2025 e settembre 2025.

L’importo, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, sarà corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023 ed erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche, in proporzione al numero di mesi svolti presso l’azienda erogante.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.

L’importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Liv.

Par.

Importo singola rata

Totale

166

€ 149,67

€ 449,01

139

€ 125,33

€ 375,99

3° sup

127

€ 114,51

€ 343,53

122

€ 110,00

€ 330,00

4° sup.

116

€ 104,59

€ 313,77

110

€ 99,18

€ 297,54

100

€ 90,16

€ 270,48

Aumenti retributivi.

Le Parti hanno concordato un aumento del minimo tabellare per il terzo livello pari a € 91,00 con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, da erogare con la retribuzione del mese di:

  • gennaio 2024 € 30,00;
  • gennaio 2025 € 30,00;
  • dicembre 2025 € 31,00.

Liv.

Par.

Aumento economico gennaio 2024

Aumento economico gennaio 2025

Aumento economico dicembre 2025

TOTALE

166

€ 40,82

€ 40,82

€ 42,18

€ 123,82

139

€ 34,18

€ 34,18

€ 35,32

€ 103,68

3° s.

127

€ 31,23

€ 31,23

€ 32,27

€ 94,73

122

€ 30,00

€ 30,00

€ 31,00

€ 91,00

4° s.

116

€ 28,52

€ 28,52

€ 29,48

€ 86,52

110

€ 27,05

€ 27,05

€ 27,95

€ 82,05

100

€ 24,59

€ 24,59

€ 25,41

€ 74,59

Conseguentemente, i nuovi minimi tabellari saranno i seguenti:

Gennaio 2024

Liv

Par

Aumento economico

Retribuzione tabellare

Indennità di contingenza

Retribuzione base

166

€ 40,82

 € 1.266,35

€ 526,60

€ 1.792,95

139

€ 34,18

 € 1.060,27

€ 520,97

€ 1.581,24

3° s

127

€ 31,23

€ 968,76

€ 517,46

€ 1.486,22

122

€ 30,00

€ 930,63

€ 517,46

€ 1.448,09

4° s

116

€ 28,52

€ 884,85

€ 515,05

€ 1.399,90

110

€ 27,05

€ 839,14

€ 515,05

€ 1.354,19

100

€ 24,59

€ 762,84

€ 512,85

€ 1.275,69

Gennaio 2025

Liv

Par

Aumento economico

Retribuzione tabellare

Indennità di contingenza

Retribuzione base

166

€ 40,82

€ 1.307,17

€ 526,60

€ 1.833,77

139

€ 34,18

€ 1.094,45

€ 520,97

€ 1.615,42

3° s

127

€ 31,23

€ 999,99

€ 517,46

€ 1.517,45

122

€ 30,00

€ 960,63

€ 517,46

€ 1.478,09

4° s

116

€ 28,52

€ 913,37

€ 515,05

€ 1.428,42

110

€ 27,05

€ 866,19

€ 515,05

€ 1.381,24

100

€ 24,59

€ 787,43

€ 512,85

€ 1.300,28

Dicembre 2025

Liv

Par

Aumento economico

Retribuzione tabellare

Indennità di contingenza

Retribuzione base

166

€ 42,18

€ 1.349,35

€ 526,60

€ 1.875,95

139

€ 35,32

€ 1.129,77

€ 520,97

€ 1.650,74

3° s

127

€ 32,27

€ 1.032,26

€ 517,46

€ 1.549,72

122

€ 31,00

€ 991,63

€ 517,46

€ 1.509,09

4° s

116

€ 29,48

€ 942,85

€ 515,05

€ 1.457,90

110

€ 27,95

€ 894,14

€ 515,05

€ 1.409,19

100

€ 25,41

€ 812,84

€ 512,85

€ 1.325,69

Indennità di mensa – Buono Pasto.

A partire dal mese di marzo 2024 l’indennità di mensa di cui all’articolo 40, lettera “c” del CCNL è elevata di € 1,50 in più per ogni giornata di effettiva prestazione giungendo così a un totale di € 6,50.

Ferma rimanendo la disciplina contrattuale di cui all’articolo 40, lettera “c” del CCNL, l’intero importo potrà essere erogato sotto forma di “buono pasto”, anche elettronico.

Si ricorda a tale proposito che le normative di legge prevedono la totale esclusione del buono pasto ai fini fiscali e contributivi fino a € 5,29 giornalieri per i buoni pasto cartacei, e fino a € 8,00 giornalieri in caso di buoni pasto erogati con modalità elettroniche.

*************

CONCLUSIONI

L’accordo del 21 dicembre u.s. comporta indubbiamente uno sforzo per le imprese del settore, le quali, in un contesto di mercato sempre complesso e caratterizzato da esasperata concorrenzialità, dovranno sopportare un importante aumento del costo del lavoro per il prossimo biennio 2024-2025.

Tuttavia, è doveroso sottolineare come l’aumento complessivo sia comunque molto al di sotto degli elevati tassi di inflazione registratisi in particolare a partire dal 2022 in poi, dapprima per le conseguenze globali derivanti dalla pandemia COVID19, e successivamente per gli shock energetici riconducibili ai noti eventi bellici.

Il relativo contenimento dell’aumento del costo del lavoro consente comunque alla categoria di salvaguardare l’enorme divario esistente nei confronti dei trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo del principale cliente delle aziende del settore; circostanza questa che rappresenta un elemento fondamentale ai fini della salvaguardia dell’attuale del sistema degli appalti.

Ovviamente l’importante risparmio che il committente ricava dall’esternalizzazione dei servizi non è l’unico elemento: altrettanto determinanti risultano, tra l’altro, la flessibilità delle aziende, la qualità delle prestazioni, l’affidabilità ed il rapporto di fiducia.

Cordiali saluti.

» 29.01.2024
 
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La normativa sulle concessioni desta non poche perplessità

Porto&Interporto

Testata:
» 15.01.2024
 
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Festività Natalizie - Chiusura Uffici

Gli uffici rimarranno chiusi per le Festività dal 27 al 29 dicembre prossimo.
 
Gli uffici riapriranno il 3 gennaio 2024.
 
La Redazione Augura a Tutti un Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo!
» 22.12.2023
 
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N. 435 del 22 DIcembre 2023

» 21.12.2023
 
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UNIPORT - Gala Dinner 5 dicembre 2023

» 21.12.2023
 
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26/2023/MI

Come anticipato con la circolare n. 25/2023 del 7 dicembre u.s., nei giorni scorsi si è adempiuto al processo elettorale che ha portato al rinnovo della composizione dell’Assemblea del Fondo per il prossimo triennio 2024-2026.

Nell’allegare il comunicato del Fondo in merito, si precisa che nell’ultima pagina è anche riportato l’elenco dei nominativi, composto dai tredici rappresentanti di Società ACAP, oltre a due rappresentanti di aziende del settore dell’autonoleggio, e dai quindici in quota Federreti (ASPI SpA e società controllate).

Si anticipa che il 25 gennaio 2024 si terrà a Roma la riunione di insediamento dell’Assemblea, che dovrà, tra l’altro, procedere all’elezione dei nuovi Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci del Fondo per il prossimo mandato triennale.

Cordialmente.

 

» 20.12.2023
 
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Passo avanti per il rinnovo del contratto collettivo

Gazzetta del Sud

Testata:
» 14.12.2023
 
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Ccnl porti: accantonata l’intermittenza, i datori ritrovano l’unità

Shipping Italy

Testata:
» 14.12.2023
 
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La dimensione internazionale dei traffici priorità per i porti

Porto&Interporto

Testata:
» 12.12.2023
 
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L’evento UNIPORT del 5 dicembre

Messaggero Marittimo, La Provincia di Civitavecchia, Port Logistic Press, Promo Magazine, Mare online, Logistica & Management

Testata:
» 11.12.2023
 
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“In alcuni scali il sistema va rivisto”

Il Secolo xix

Testata:
» 11.12.2023
 
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Uniport presenta alle Istituzioni l’agenda di lavori 2024

» 07.12.2023
 
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25/2023/MI

In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Fondo ASTRI, ed a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta il 6 ottobre u.s., sono programmate a partire dalle ore 8,00 del 13 dicembre alle ore 14,00 del 15 dicembre pp.vv., le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea del Fondo.

Come da Statuto, i rappresentanti da eleggere per la parte datoriale saranno 30, di cui 15 in quota FEDERRETI e 15 in quota ACAP, al cui interno sono compresi due rappresentanti di ANIASA, l’Associazione Nazionale dell’Autonoleggio, in virtù di specifici accordi.

La lista da votare, tramite l’utilizzo del voto elettronico, sarà quindi unica e non dovrà essere espresso alcun voto di preferenza sui singoli delegati. Il collegamento al seggio virtuale per esprimere il voto, nei giorni e negli orari indicati, sarà possibile accedendo da qualsiasi computer dotato di connessione internet al sito www.astrifondopensione.it ed accreditandosi nell’Area Riservata Aziende.

Si riportano in allegato le istruzioni per votare, fornite dal Fondo. Successivamente alla pausa natalizia, l’Assemblea si riunirà per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, dello Statuto, per il prossimo mandato triennale.

Cordialmente.

» 07.12.2023
 
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L’agenda UNIPORT 2024 nell’evento del 5 dicembre

Rassegna stampa dell'evento

Testata:
» 07.12.2023
 
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Uniport presenta alle Istituzioni l’agenda di lavori 2024

Riforma dell’ordinamento portuale, revisione di canoni di concessione, nuova tassazione ETS, riconoscimento di alcuni profili del lavoro portuale tra quelli usuranti. Questi sono alcuni dei temi e delle proposte inserite nell’“Agenda di lavoro 2024” presentata alle istituzioni da UNIPORT, l’Associazione del mondo logistico portuale cui aderiscono aziende con oltre 4.500 dipendenti e un fatturato aggregato di circa 1,5 miliardi di euro, nel corso dell’evento dal titolo “Il futuro della portualità italiana – Bilancio di fine anno e nuove sfide”, promosso a Roma.
 
L’incontro ha messo a confronto il cluster degli operatori con media e istituzioni e ha consentito al Presidente Pasquale Legora de Feo di fare un bilancio del 2023 con i successi centrati dall’Associazione e le sfide che la attendono nel prossimo anno. Il meeting ha visto gli interventi di numerosi esponenti governativi: Sebastiano Musumeci – Ministro del Mare e della Protezione Civile, Orazio Schillaci – Ministro per la Salute, Edoardo Rixi – Vice Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Salvatore Deidda - Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.
 
Il Presidente Legora ha ringraziato i rappresentanti del Governo per quanto fatto negli ultimi 12 mesi per il mondo dei porti e ha poi illustrato le sfide ancora aperte per il settore, avanzando 6 proposte, alcune delle quali già rappresentate negli scorsi mesi all’Esecutivo, per promuovere una vera strategia di sviluppo del Paese basata sui porti:
 
1. Rettificare le regole in tema di ETS nel senso della tutela dei traffici (e dei terminal) dell’UE che svolgono attività di transhipment e della non penalizzazione dei traffici del tipo Autostrade del Mare. Senza nuove regole i nostri scali sono destinati a diventare secondari per i traffici mondiali. 
2. Rivedere i parametri di adeguamento dei canoni di concessione demaniali marittimo portuali per adeguarli, anche in ossequio a principi di equità ed omogeneità, a quelli utilizzati per le locazioni commerciali.
3. Promuovere l’integrazione del trasporto marittimo-ferroviario, anche con una rivisitazione delle priorità di investimento del gestore dell’infrastruttura, ferroviaria nonché con misure intese a contenere il costo della manovra ferroviaria in porto (in particolare rispetto ai maggiori scali marittimi nord europei).
4. Congelare l’entrata in vigore del Regolamento per il rilascio delle concessioni, per rivedere le relative linee guida nella direzione di una maggiore chiarezza, omogeneità delle modalità di applicazione tra porto e porto (talora anche tra porti all’interno della circoscrizione di una singola Autorità di Sistema Portuale), semplificazione procedurale.
5. In tema di dotazione di porti e terminal di impianti e servizi per l’erogazione di energia elettrica alle navi da terra (cold ironing) è necessario definire modelli di gestione adeguati e coerenti con ruoli e funzioni del terminalista e delle imprese, affinché si possa fornire nei tempi previsti il servizio alle navi, ma senza gravare l’operatore portuale di oneri e responsabilità non sue. 
6. Inserire alcuni profili professionali del lavoro portuale nella categoria dei “lavori usuranti”.
 
Il Presidente Legora ha evidenziato alle istituzioni come: “I porti sono oggi essenziali per lo sviluppo economico e occupazionale del sistema Italia, per il loro ruolo strategico nell’approvvigionamento di materie e risorse non presenti sul nostro territorio e per le connessioni con i mercati mondiali, oltre a rappresentare la base di una crocieristica che, ante pandemia, totalizzava oltre 11 milioni di passeggeri in transito in partenza. Per garantire un adeguato supporto allo sviluppo del Paese, il nostro settore ha bisogno oggi di una visione sistemica delle politiche portuali, una piena integrazione di questi hub con la rete logistica terrestre, una semplificazione dell’iter per la realizzazione delle opere necessarie a competere sui mercati mondiali e maggiore omogeneità di regole tra le diverse Autorità di Sistema Portuale. Chiediamo infine condizioni idonee a operare in un contesto concorrenziale secondo le regole di mercato, rimuovendo quindi tutti quei vincoli e condizionamenti che lo impediscono”.
 
Alle dichiarazioni del Presidente Legora sono seguiti, moderati dalla giornalista del TG1 Laura Chimenti gli interventi di diversi rappresentanti delle Istituzioni.
Ha aperto gli interventi dei rappresentanti del Governo il Ministro del Mare e della Protezione Civile Sebastiano Musumeci: “abbiamo bisogno di una governance che metta in relazione pubblico e privato, di sicurezza e di superare l’incertezza nelle norme vigenti. La sostenibilità anche nel settore portuale deve tenere sullo stesso piano rispetto dell’ambiente e crescita economica e sociale e questo vale anche per temi come l’elettrificazione delle banchine o i dragaggi. Il mare è oggi tornato al centro dell’agenda di Governo e lo fa mettendo in evidenza la competitività. Sul mare si vince, se siamo in gradi fare sistema”.
 
Salvatore Deidda - Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati si è poi espresso sul lavoro svolto dalla sua commissione in tema di sviluppo dei porti, ringraziando gli operatori per il contributo offerto nel dibattito sulla riforma cui il Governo sta lavorando.
La moderatrice ha poi ceduto la parola all’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che si è soffermato sulle sfide che attendono il settore e sulle attività svolte concretamente dalle Capitanerie per semplificare e sostenere il settore.
 
È toccato poi al Ministro per la Salute Orazio Schillaci intervenire sottolineando l’importante ruolo svolto dal suo Ministero, attraverso gli uffici periferici che garantiscono un sistema di controlli accurato sulle merci in arrivo nei nostri porti, a tutela della salute della collettività e per la sicurezza nazionale, anche con azioni tese a rafforzare gli organici degli uffici di controllo sul territorio: “Su questi fronti è necessario intervenire per semplificare e velocizzare”.
 
La chiusura dei lavori è stata affidata a Edoardo Rixi – Vice Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: “oggi manca capacità di coordinamento anche al fine di essere ‘aggressivi’ sul mercato internazionale, così come gli altri Paesi fanno per essere protagonisti dei cambiamenti. Va recuperata la specialità con la quale erano nate le Autorità Portuali nel 1994. Servono regole e strumenti flessibili in base alle dinamiche di mercato, adattabili alle diverse condizioni. Dobbiamo diventare protagonisti, senza subire in modo passivo gli investimenti esteri nei trasporti, per evitare di perdere il controllo sulla catena logistica. Obiettivo è diventare nei prossimi anni il secondo polo logistico europeo. Va poi superata la sindrome NIMBY anche in questo settore e anche in riferimento alla norma sull’ETS è indispensabile andare in Unione Europea con la capacità di proporre modalità di gestione. 
 
In Italia, in tema di concessioni, per quel che concerne i canoni, abbiamo approvato una norma che oggi viene diversamente interpretata da alcune Autorità di Sistema Portuale. Per quel che riguarda la regolamentazione delle concessioni, vanno previste regole che non siano più complesse di quelle dei nostri competitor”.
All’evento è seguito il consueto appuntamento con il Galà Dinner UNIPORT che ha visto la partecipazione delle aziende associate, di numerosi rappresentanti del mondo politico-istituzionale e degli stakeholder del cluster portuale marittimo.
 

» 06.12.2023
 
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UNIPORT all’ottavo FORUM di Conftrasporto

Ship2Shore, Sea Reporter, Impresa Italiana, Port Logistic Press

Testata:
» 27.11.2023
 
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24/2023/MI

Come noto, nell’ambito dei lavori della Commissione Tecnico-Consultiva sicurezza sul lavoro di ACAP, da diversi anni si compila un’indagine relativa agli infortuni sul lavoro, avuto riguardo alle indicazioni provenienti dalle aziende associate.

L’indagine completata nelle scorse settimane, riferita al 2022, presenta un notevole ampliamento dell’ambito di riferimento, stante la partecipazione, per la prima volta, di Autostrade per l’Italia SpA.

Ciò comporta, anche grazie all’altra novità della partecipazione di Tangenziale Esterna, Aurea e Autostrada Pedemontana Lombarda, una copertura sostanzialmente integrale del settore, in considerazione del totale dei lavoratori dipendenti dalle aziende che hanno partecipato all’indagine (oltre 11.000, circa il 94% dei lavoratori totali stimati nel comparto).

In allegato l’indagine aggiornata con il totale dei dati, resa in forma anonima, che va ad integrare quella redatta alla fine dello scorso mese di giugno e inviata a ciascuna società iscritta ad ACAP che ha partecipato all’indagine, in cui erano evidenziati i numeri riferiti di volta in volta alla specifica azienda.

Come di consueto, un ringraziamento particolare va al Coordinatore della Commissione, l’Arch. Federico Marcato che ha curato la redazione del format, raccolto ed elaborato i dati, e provveduto alla stesura delle indagini.

Cordialmente.

» 24.11.2023
 
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UNIPORT al FORUM di Conftrasporto

Il Secolo XIX (con citazione in articolo dedicato al FORUM), ShipMag, FerPress, Il Nautilus, Messaggero Marittimo, Corriere Marittimo, Port&Shiping, Adriaeco e L’Informatore Navale.

Testata:
» 24.11.2023
 
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Uniport al FORUM di Conftrasporto

Roma, 23 novembre 2023 – Il Presidente di UNIPORT, l’Associazione del mondo logistico portuale cui aderiscono aziende con oltre 4.500 dipendenti e un fatturato aggregato di circa 1,5 miliardi di euro, Pasquale Legora de Feo è intervenuto all’8° FORUM Internazionale promosso da Conftrasporto ieri e oggi a Roma.

Il Presidente Legora ha rappresentato le principali istanze degli operatori evidenziando in particolare alcune criticità di sistema e della politica portuale: “I principali nodi che oggi frenano un pieno sviluppo del settore riguardano: la mancanza di una visione sistemica delle politiche e degli interventi in tema di portualità, la carente integrazione dei porti nella rete logistica terrestre (stradale e ferroviaria) e con altri nodi logistici terrestri, i tempi troppo lunghi di pianificazione, programmazione e realizzazione delle opere portuali e degli interventi manutentori (escavi in particolare), la disomogenea capacità e gli ambiti di intervento delle Autorità di Sistema Portuale, il mancato coinvolgimento effettivo dei rappresentanti economici nelle scelte strategiche e la disciplina nazionale delle concessioni farraginosa, onerosa ed inefficace nel garantire parità di condizioni”.

Intervenendo a una delle tavole rotonde previste nella due giorni di lavori, Legora si è poi soffermato sulla mancanza di una visione sistemica che ancora oggi appare evidente nelle strategie di sviluppo del settore: “per competere nei traffici globali, ferme rimanendo le specificità e le specializzazioni dei singoli porti/terminal è necessario dotare il Paese di una solida strategia logistica di livello nazionale imperniata sui porti. E’, inoltre fondamentale, individuare una sede univoca di indirizzo e coordinamento nazionale dei soggetti di amministrazione di livello territoriale e definire una chiara cornice nazionale che regolamenti, in maniera uniforme la natura e l’ambito di intervento del soggetto di amministrazione; il rilascio di concessioni e autorizzazioni; la tutela sociale dei lavoratori; l’attività dei fornitori di manodopera temporanea; la Sicurezza (Safety&Security); la determinazione delle tasse, dei diritti marittimi e de costi che gravano sulle imprese”.

Proprio l'importanza di una visione di sistema è stata richiamata nel corso dell’evento anche nell’intervento del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci.

» 23.11.2023
 
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Comunicato congiunto sul lavoro usurante

 “La media anagrafica dei lavoratori portuali si eleva di anno in anno in un mercato del lavoro e di scelte organizzative aziendali che traguardano la transizione della digitalizzazione dei processi operativi con una certa lentezza!” affermano Ancip, Assiterminal, Assologistica, Assoporti e Fise-Uniport nell’anticipare che sulla legge di bilancio proporranno insieme una norma per riconoscere ai lavoratori portuali il lavoro usurante.

“Ciò è dovuto a una stagnazione nell’operatività dei porti, conseguenza naturale della situazione economica e dell’andamento dei consumi” prosegue la nota “Passata l’euforia del 2022 (post pandemica) i traffici di import export (l’80% dei quali transitano per i nostri porti) sono tornati a livelli pre 2019 e pertanto la marginalità per le imprese è contenuta: a questo si aggiungono gli aumenti dei costi - canoni concessori demaniali, costi energetici, rincaro delle attrezzature - e l’incertezza negli scenari dei prossimi anni, con conseguenti rallentamenti nella capacità di investimento”

Le quattro associazioni datoriali della portualità entrano poi nel merito: “Più del 50% dei lavoratori portuali ha più di 50 anni ed è evidente che questo fattore incida sia sul ricambio generazionale (senza crescita il ricambio rallenta), sia sulla capacità di riqualificazione dei profili professionali (passare da modalità manuali a processi digitalizzati non è facile) sia sulla capacità del personale di essere appealing sul mercato del lavoro: inoltre buona parte delle attività tipiche e storiche del lavoro portuale porta il lavoratore, nel tempo, a dover essere reimpiegato in altre mansioni – difficilmente individuabili – a causa delle problematiche indotte dal perdurare di lavori notturni, lavori in quota, lavori fisici.

Per questo motivo si rende necessario avviare un percorso che individui alcune fattispecie di lavoro portuale tra i lavori usuranti: per agevolare una quiescenza sostenibile dei lavoratori, avviare un processo equilibrato di ricambio generazionale, consentire – a tutto il sistema della portualità – di affrontare le sfide dei prossimi anni con una maggiore capacità di pianificazione anche organizzativa”

“Il tema che vogliamo rappresentare” prosegue la nota “è condiviso da tutto il mondo della portualità: associazioni datoriali dei terminalisti, delle imprese portuali e delle compagnie portuali, organizzazioni sindacali, Autorità di Sistema Portuale: questo NON può NON avere un VALORE di per sé”

Non è la prima volta che il tema dell’equazione lavoro portuale = lavoro usurante viene posto. “confidiamo che sia la prima volta in cui si avvia un percorso utile a finalizzare gli strumenti più adeguati a favore del lavoro e dell’organizzazione delle nostre imprese per il settore della portualità italiana, in attesa” si sottolinea in chiusura ”che anche il fondo per il prepensionamento dei lavoratori portuali, previsto da una norma del 2021, trovi finalmente il suo percorso attuativo”

ANCIP ASSITERMINAL ASSOLOGISTICA ASSOPORTI FISE-UNIPORT

» 21.11.2023
 
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UNIPORT al Business Meeting Container Italy

Il vice Presidente UNIPORT Ignazio Messina ha preso parte al secondo Business Meeting Container Italy, il confronto organizzato a Milano da SHIPPING ITALY e SUPPLY CHAIN ITALY fra caricatori e stakeholders del trasporto.
 
» 20.11.2023
 
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Per UNIPORT la sostenibilità è esigenza ineludibile

Porto&Interporto

Testata:
» 20.11.2023
 
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N. 434 del 20 Novembre 2023

» 20.11.2023
 
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ASSOAMBIENTE - Presentazione Rapporto “L’Italia che Ricicla 2023” | Roma, 21 Novembre 2023

ASSOAMBIENTE, Sezione Unicircular presenterà a Roma il 21 Novembre presso la prestigiosa sala “Gianfranco Imperatori” di Civita  “L'Italia che Ricicla 2023”, Rapporto annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti, realizzato con la collaborazione del Laboratorio Ref.

Il Rapporto ha ricevuto il Patrocinio del MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e SNPA.

Lo Studio da oltre 10 anni illustra i punti di forza e di debolezza del riciclo nel nostro Paese. Quest’anno oltre ad una ricognizione complessiva del quadro impiantistico nazionale e dei fabbisogni del comparto, cercheremo di valutare in tale ottica le iniziative avviate a livello europeo nell’ambito dell’attuazione del Green Deal e del Circular Economy Action Plan. 

Lo Studio approfondirà, inoltre, le principali criticità delle filiere del riciclo fornendo il punto di vista delle imprese del settore e individuando spunti di discussione finalizzati al superamento delle problematiche.

La versione integrale del Rapporto sarà scaricabile a fine evento sul sito nella Rubrica “Pubblicazioni".

SI RINGRAZIANO PER IL SOSTEGNO

AGENZIA BARI MEDITERRANEO – ANPAR - COMPUTER SOLUTIONS – CIC – ECOMONDO -  ERION WEEE - INNOVANDO – ITELYUM – INTERLOGICA – McDONALD'S - MSC Crociere - OMNISYST - POLLINI - RENOILS – TECHEMET e UNIPOLSAI.

Per partecipare alla Presentazione ISCRIVITI cliccando QUI

PROGRAMMA SCARICABILE

» 20.11.2023
 
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23/2023/MI

Con riferimento alla circolare n. 22/2023 del 3 novembre scorso con cui si informava in merito alla proclamazione dello sciopero per il prossimo 17 novembre, anche a seguito delle numerose polemiche e interventi della Commissione di Garanzia e di membri del Governo, le Organizzazioni Sindacali dei trasporti FILT-CGIL e UILTrasporti hanno inteso precisare, con un comunicato inviato stamane, le modalità di effettuazione dello sciopero nel settore circolazione e sicurezza stradale.

Diversamente da quanto annunciato inizialmente, quindi, lo sciopero è proclamato “per le ultime 4 ore del turno di lavoro, purchè ricadenti tra le 00.01 e le 24.00 del giorno 17 novembre” per il personale addetto ai servizi disciplinati dalla legge n. 146/1990 e dalla Regolamentazione di settore, fermi rimanendo i servizi minimi garantiti come di consueto.

Per il restante personale, lo sciopero è proclamato per l’intero turno, sempre all’interno della fascia 00.01-24.00.

Si allega in via eccezionale il comunicato sindacale, considerata l‘ormai imminente effettuazione dello sciopero e la notevole confusione e incertezza di questi giorni.

Cordialmente.

» 16.11.2023
 
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Uniport commenta la possibile mancata revisione UE dell’ETS

Il Secolo xix - Gazzetta del SUD e numerose testate online

Testata:
» 10.11.2023
 
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Uniport commenta la possibile mancata revisione UE dell’ETS.

Legora: “un balzo indietro sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e che non tiene conto del valore strategico del trasporto marittimo”

 

Roma, 9 novembre 2023 – "Una dichiarazione sconcertante che, se corrisponde all'effettivo intendimento dell'UE rappresenterebbe un balzo indietro rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'incapacità di cogliere il valore strategico del trasporto marittimo e della logistica per lo sviluppo dell'Europa e ancor più dell'Italia, del Mezzogiorno e di una Regione, la Calabria, che sul suo più grande porto (Gioia Tauro) può far leva per la crescita economica ed occupazionale ".

Con queste parole Pasquale Legora de Feo - Presidente di UNIPORT, l'associazione che rappresenta la grande maggioranza dei terminal portuali operanti nel segmento di traffico dei contenitori - ha commentato la notizia apparsa sulla stampa secondo cui Bruxelles non intenderebbe rivedere il cosiddetto ETS, nei fatti una tassazione aggiuntiva a carico delle navi che fanno scalo nei porti europei che dovrebbe indurre all’utilizzo di carburanti per le navi alimentate da combustibili non inquinanti.

“Una misura che, spostando il traffico di trasbordo interamente verso porti del nord Africa, deprimerà anche i volumi dei traffici aventi l’Italia e l’Europa come destinazione finale, non apporterà alcun beneficio ambientale nell’area mediterranea, ma avrà come effetto una perdita di traffici e di occupazione. Per Gioia Tauro – ha aggiunto Legora – il solo traffico di trasbordo proveniente da porti extra UE trasbordato in destinazione anch’essa extra UE rappresenta oltre il 40% dei containers gestiti.

La misura ETS inciderebbe anche sugli altri segmenti di traffico depotenziando la propensione all’investimento delle imprese, mettendo in dubbio la possibilità di ammortizzare i rilevanti investimenti fin qui fatti e gli equilibri delle stesse imprese, generando impatti sui livelli dell’occupazione. Ad oggi – ha continuato il Presidente di UNIPORT - il terminal container di Gioia è la maggiore realtà occupazionale della Regione Calabria: circa 1800 unità di lavoro dirette e oltre 3500 nell’indotto. L’Italia può permettersi il rischio di gettare sul lastrico la gran parte di tante famiglie che nelle attività portuali hanno l’unica fonte di reddito?”.

“Chiediamo a tutte le forze politiche rappresentate a Bruxelles ma anche all’intero mondo della logistica italiano di attivarsi immediatamente, anche in sinergia con gli altri Stati dell’UE (Spagna, Grecia, Portogallo) che più di ogni altro rischiano di pagare una misura irragionevole perché non attentamente e compiutamente meditata nelle modalità e tempistiche di applicazione e non condivisa con gli Stati extra UE del Mediterraneo, di attivarsi affinché si trovino subito le necessarie ed opportune misure intese a garantire le condizioni di equilibrio concorrenziale alle imprese italiane e, in particolare al Governo evidenziamo come questo problema costituisce una priorità dell’intero sistema logistico.

Le imprese terminalistiche e gli operatori dei nostri porti – ha concluso Legora – non sono insensibili alla tutela dell’ambiente. Tutt’altro; i fenomeni metereologici estremi che sempre più ci affliggono in conseguenza dell’inquinamento costituiscono un problema importante anche per le nostre imprese, forse più di altre in quanto operanti al limite tra terra e mare, ma siamo anche convinti che se non affrontiamo le emergenze certamente con urgenza ma secondo il principio della sostenibilità, ovvero dell’equilibrio tra tutela bilanciata dell’ambiente e dello sviluppo economico e sociale rischiamo di fare danni ancora più grandi”.

» 09.11.2023
 
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UNIPORT su bando digitalizzazione AdSP

Messaggero Marittimo

Testata:
» 06.11.2023
 
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22/2023/MI

Le Organizzazioni Sindacali dei trasporti FILT-CGIL e UILTrasporti hanno comunicato l’adesione anche del settore autostradale allo sciopero generale proclamato dalle rispettive Confederazioni per il giorno 17 novembre 2023.

Le Organizzazioni hanno altresì dichiarato il rispetto della disciplina in materia di esercizio del diritto di sciopero, specifica per il settore circolazione e sicurezza stradale.

Per “i turni a cavaliere della mezzanotte” è precisato che “il personale aderirà allo sciopero esclusivamente per la parte di turno ricadente tra le 00.01 e le 24.00 del giorno 17 novembre”.

Inoltre, le OO.SS. hanno aggiunto che per il “personale tecnico-amministrativo” l’astensione dal lavoro riguarderà l’intera prestazione del 17, precisando che con la dizione citata deve intendersi “tutto il personale non turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero, compresi i tecnici e gli addetti non turnisti degli impianti, nonché quello addetto ai Punti Blu”.

Cordialmente.

» 03.11.2023
 
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Ad ECOMONDO 2023 i Talk Ambiente ASSOAMBIENTE | Palinsesto

ASSOAMBIENTE anche quest’anno sarà presente ad Ecomondo con un proprio stand (Pad. B3 Stand 207-306).

Il principale evento fieristico nazionale per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare giunto alla sua XXVII edizione si terrà a Rimini nei giorni 7-10 novembre p.v..

L’Associazione, anche grazie alle sue Sezioni, in particolare Unicircular, interverrà ad alcune importanti iniziative seminariali e convegnistiche sui temi di principale interesse per il settore: il programma generale degli eventi Ecomondo è disponibile qui.

Tornano anche quest'anno i Talk Ambiente, l'iniziativa ASSOAMBIENTE per portare il dibattito che avviene in FIERA ad un pubblico più ampio. 

Sarà possibile seguire i Talk in diretta streaming sul canale YouTube dell'Associazione. 

Clicca qui per il Palinsesto

» 31.10.2023
 
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006/2023/MI

Nell’ambito delle iniziative a livello nazionale annunciate dalle confederazioni CGIL e UIL, si informa che le rispettive organizzazioni di categoria hanno comunicato l’adesione allo sciopero generale, che si terrà per l’intera giornata di venerdì 17 novembre p.v.

Le organizzazioni hanno dichiarato il rispetto della disciplina in materia di esercizio del diritto di sciopero, specifica per il settore postale.

Cordiali saluti.

» 30.10.2023
 
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UNIPORT incontra il Ministro Musumeci

Corriere Marittimo, ShipMag, The Medi Telegraph, Ship2Shore, Adriaeco, Port Logistic Press, Port & Shipping, Messaggero Marittimo, Transportonline, L’Informatore Navale, Trasporti-Italia, Informare, Il Nautilus, AgenParl, FerPress, TeleNord


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» 28.10.2023
 
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Incontro Uniport – Ministro Musumeci

Comunicato stampa del 27 ottobre 2023

 

Una delegazione Uniport (l’Associazione che rappresenta le principali imprese che operano in ambito portuale), guidata dal Presidente Pasquale Legora de Feo e dal vice Presidente Antonio Davide Testi, ha incontrato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Al centro dell’incontro istituzionale il Piano nazionale del Mare, approvato nei mesi scorsi, e le principali istanze degli operatori che operano in ambito portuale.

I rappresentanti dell’Associazione hanno espresso un complessivo apprezzamento per la volontà del Governo di adottare un Piano del Mare con l’obiettivo di dotare il Paese di una strategia marittima nazionale unitaria da cui conseguano interventi normativi e amministrativi e per il metodo adottato per la sua definizione, basato sull’ascolto dei diversi stakeholder, tra cui UNIPORT e sulla ripresa di alcune delle proposte avanzate.

Nello specifico la delegazione UNIPORT ha condiviso con il Ministro Musumeci il gradimento per il rafforzamento “improcrastinabile” delle funzioni centralizzate, sia nella fase della programmazione delle opere di infrastrutturazione portuale ed extra-portuale, sia nell’attività di regolazione “onde scongiurare che si verifichino distorsioni tali da incidere sull’attrattività degli scali”. Bene anche l’aver lasciato come sola ipotesi quella di trasformare le Autorità di Sistema Portuale in Società per azioni, su cui l’Associazione nutre forti dubbi.

Il Presidente Legora ha poi ribadito alcune proposte dell’Associazione che rappresentano per le imprese del settore oggi un’urgenza cui occorre porre rimedio: “Abbiamo apprezzato molte indicazioni formulate dal Piano e, tra queste, in particolare l’esigenza di una regolazione omogenea, la riduzione delle barriere burocratiche e la visione integrata del trasporto marittimo da e verso le altre modalità. Per le nostre imprese resta oggi di vitale importanza, a fronte dell’aumento significativo dei costi registrato, porre mano a una revisione degli indici adottati per l’adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali portuali, così come rivedere il regolamento per il rilascio delle concessioni terminalistiche e delle relative linee guida. Due temi strategici per i quali confidiamo nell’azione di stimolo e coordinamento che il Ministro potrà esercitare nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte”.

Il Ministro Musumeci ha mostrato grande interesse per i temi affrontati e si è impegnato a valutare concretamente le proposte dell’Associazione con l’auspicio che possano essere accolte nel dibattito governativo.
 

» 27.10.2023
 
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21/2023/MI

Con diverse comunicazioni succedutesi nel tempo, alcune sigle sindacali autonome hanno dichiarato uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per il prossimo 20 ottobre.

Le motivazioni dell’astensione lavorativa sono generiche e velleitarie, oltre che del tutto avulse da questioni inerenti in maniera specifica il settore autostradale, riferendosi a questioni politiche come guerre, armamenti, autonomia differenziata, prezzi delle bollette e dell’energia, inflazione, oppure in materia di lavoro come rinnovo dei contratti collettivi scaduti, salario minimo, riduzione orario di lavoro, etc.

Lo sciopero per il comparto autostrade è programmato dalle ore 22,00 del 19 ottobre fino alle 22,00 del 20 ottobre, fatti salvi i servizi minimi essenziali ai sensi di legge.

Cordialmente.

» 16.10.2023
 
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20/2023/MI

Facendo seguito alla circolare n. 15/2023 del 4 agosto u.s., si allega il programma definitivo del Seminario in oggetto, programmato per il prossimo 20 novembre.

Relatore per gli aspetti giuridici sarà, come ormai di consueto, l’avv. Lorenzo Fantini, noto esperto in materia e già Dirigente del Ministero del Lavoro, tra i principali redattori del vigente Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; relatore per gli aspetti sanitari sarà il dott. Luigi Fabbri, Medico Competente per la Società Milano Serravalle, che si ringrazia per la disponibilità.

Il Seminario, come detto, si terrà

lunedì 20 novembre 2023

dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

presso la sede di Autovia Padana SpA

(Località San Felice – Cremona)

Si ringraziano altresì la Società Autovia Padana per la cortese ospitalità, il VicePresidente delegato alla Formazione Luca Grazioli ed il Coordinatore della Commissione Consultiva Salute e Sicurezza Federico Marcato.

In allegato il programma definitivo e la scheda di partecipazione, che si prega di reinviare compilata all’indirizzo di posta elettronica a.carpi@fise.org, cortesemente entro il prossimo 31 ottobre per ragioni organizzative.

Cordialmente.

» 12.10.2023
 
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19/2023/MI

Come noto (cfr. circolare ACAP n. 11/2023 del 6 luglio u.s.), con il “Decreto Lavoro” in oggetto, sono state introdotte diverse novità per quanto concerne le previsioni legislative in materia di contratti a tempo determinato, principalmente in ordine a:

  • abrogazione delle causali introdotte dal “Decreto Dignità” (notoriamente inattuabili), con la sola eccezione della causale sostitutiva;
  • delega alla contrattazione collettiva per l’individuazione delle causali per contratti di durata superiore ai dodici mesi;
  • possibilità, in assenza di contrattazione collettiva in ordine alle causali, di stipulare accordi individuali, in via transitoria, fino al prossimo 30 aprile;
  • eliminazione dell’obbligo di inserire la causale in caso di rinnovo del contratto intervenuto prima della scadenza dei dodici mesi;
  • ai fini del computo dei dodici mesi, relativamente alla descritta possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine (e di somministrazione) senza l’obbligo della causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023).

Tale ultimo punto, in particolare, ha comportato, fin da subito (o meglio dalla data di conversione in legge del decreto n. 48, essendo tale norma stata introdotta durante l’iter parlamentare), diverse possibili interpretazioni, tant’è che si auspicava da più parti un intervento chiarificatore, giunto con la circolare ministeriale pubblicata ieri, 9 ottobre.

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 19 del d. lgs. n. 81/2015, infatti, prevede ora la possibilità di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023.

In sostanza, a tali fini si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48.

Di conseguenza, esemplificando alcune fattispecie (vedi pagina 4 della circolare):

  • eventuali rapporti di lavoro a termine già intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi;
  • contratti a termine stipulati prima, e scaduti dopo il 5 maggio 2023, potranno essere rinnovati o prorogati fino a ulteriori dodici mesi senza apposizione di alcuna causale;
  • se, dopo il 5 maggio 2023, le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per una durata inferiore a dodici mesi, le stesse potranno optare per una proroga o un rinnovo fino al raggiungimento dei dodici mesi complessivi, senza apposizione di causale.

***

Per quanto concerne la sovrapposizione delle disposizioni legislative in materia di causali giustificative con quanto previsto nel “CCNL per i dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata” 18/7/2023 (per brevità “CCNL Autostrade e trafori”), come noto le previsioni dell’articolo 2, primo comma, del contratto, introdotte con l’Accordo di rinnovo del 16/12/2019, si limitano a un generico rinvio alle “vigenti disposizioni di legge” (analoga formulazione è prevista dall’articolo 4, primo comma, del CCNL, in materia di “Somministrazione di lavoro”).

Alla luce, inoltre, del rinvio operato dalle Parti stipulanti in occasione dell’Accordo di rinnovo dello scorso 18 luglio per quanto concerne l’individuazione delle causali, allo stato attuale le aziende del settore potranno assumere (oltre che per le esigenze sostitutive di cui alla legge) avvalendosi del nuovo articolo 19, primo comma, lettera b), evidenziando direttamente nel contratto individuale le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione del termine di durata superiore ai dodici mesi al contratto di lavoro.

Tale possibilità è delegata alle parti individuali solo fino al 30 aprile 2024, intendendosi ciò, secondo il Ministero, come data entro la quale il contratto deve essere stipulato, potendo quindi andare anche oltre il 30 aprile 2024.

Ciò, naturalmente, deve intendersi valido fino al raggiungimento di un accordo tra le Parti stipulanti il CCNL Autostrade e trafori, che definirà le causali contrattuali in attuazione della delega legislativa di cui al nuovo articolo 19, primo comma, lettera a) del d. lgs. n. 81/2015.

Cordialmente.

» 10.10.2023
 
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UNIPORT al Forum Port&ShippingTech

UNIPORT prenderà parte alla XV edizione del Forum Port&ShippingTech, organizzato da ClickutilityTeam all’interno del palinsesto della Genoa Shipping Week 2023, con l'intervento del Presidente Pasquale Legora De Feo il 13 ottobre.
Si tratta di un evento che in quattordici anni ha dimostrato la propria posizione di leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati alla logistica, allo shipping e più in generale allo sviluppo del sistema logistico-portuale. Il Forum è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia, orientate a favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. Unica nel settore di riferimento, la manifestazione offre tre giornate ricche di iniziative focalizzate allo sviluppo del business per le aziende. La XV edizione si terrà dall’11 al 13 ottobre a Palazzo San Giorgio, Genova.
 
Queste le conferenze 2023
  • IN THE MIDDLE OF CHANGE. Sfide geopolitiche e geoeconomiche per il cluster marittimo italiano.
  • GREEN PORTS&SHIPPING SUMMIT. Decarbonizzazione, elettrificazione, abbattimento di emissioni e rifiuti del trasporto marittimo e dei porti: lo shipping da vittima a leader.
  • SEA ENERGY FORUM. Il legame sempre più forte tra mare ed energia: giacimenti, fonti, approvvigionamenti, autoproduzione portuale.
  • PORTS, LOGISTICS, PRODUCTION. La catena base dell’economia trasformatrice italiana di fronte alla concorrenza e alle innovazioni tecnologiche e normative.
  • NEXT GENERATION SHIPPING. Digitalizzazione e automazione nelle navi, le tendenze e le singole tecnologie che stanno formando oggi le flotte mercantili di domani.
  • HUMAN FACTORS SUMMIT. Lo shipping è fatto di persone, le persone fanno lo shipping.
  • SHIPPING CHALLENGES. Le sfide sistemiche e congiunturali di fronte al settore dello shipping nelle sue diverse articolazioni, dalle navi ai porti.
  • SHORT SEA. RO-RO, ROPAX, PAX, il trio che costituisce il nucleo del settore marittimo italiano, trasformando una necessità geografica in una forza di livello mondiale.
Il programma delle conferenze è disponibile sul sito: https://www.pstconference.it/agenda-2023/
» 10.10.2023
 
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018/2023/MI

Facendo seguito alle circolari nn. 15 e 17 del 2023, si allegano alla presente le schede illustrate dal Relatore avv. Lorenzo Fantini come traccia dell’intervento relativo al Seminario del 25 settembre scorso.

Se ne raccomanda un utilizzo riservato per finalità formative interne alle aziende associate.

Cordialmente.
» 27.09.2023
 
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L’affondo di Uniport: “Fermi al MEF i soldi per la pensione dei lavoratori portuali” / L’intervista

ShipMag

Testata:
» 20.09.2023
 
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017/2023/MI

Facendo seguito alla circolare n. 15/2023 del 4 agosto u.s., si allega Scheda di partecipazione, da restituire compilata all’indirizzo a.carpi@fise.org possibilmente entro il prossimo 20 settembre.

Come anticipato, il Seminario si terrà esclusivamente da remoto, dalle ore 14,00 alle ore 17,00; a seguire, comunque non oltre le ore 18.00, sarà possibile porre quesiti al Relatore avv. Fantini.

Il Seminario del 25 settembre p.v., così come il successivo che si terrà il 20 novembre 2023 (vedi circolare citata) sono stati organizzati su impulso e d’intesa, oltre che con il VicePresidente delegato alla Salute e sicurezza e con il Coordinatore della Commissione Consultiva Salute e Sicurezza, anche con il VicePresidente delegato alla Formazione Luca Grazioli.

Di seguito il link per il collegamento da remoto

https://us02web.zoom.us/j/83819136123?pwd=eWVwUnJjUjRzd2xqV1NtWHJNQ2lzQT09

Cordialmente.

» 12.09.2023
 
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L’asse tra operatori e sindacati

Il Secolo xix

Testata:
» 04.09.2023
 
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16/2023/MI

Dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera lo scorso 4 agosto, è stata pubblicata la legge 9 agosto 2023, n. 111 (G.U. n. 189 del 14 agosto 2023) che reca delega al Governo per la riforma fiscale.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (29 agosto 2023) il Governo dovrà quindi adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:

  • Titolo I - I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4); 
  • Titolo II - I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
  • Titolo III - I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
  • Titolo IV - Testi unici e codici (art. 21); 
  • Titolo V - Disposizioni finanziarie (art. 22-23).

La riforma fiscale dovrà affrontare, tra i vari temi:

  • la semplificazione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF);
  • la revisione della tassazione d'impresa;
  • la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • il graduale superamento dell'Irap; 
  • la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
  • la possibilità di rivedere l’Iva per renderla maggiormente simile alla disciplina Ue;
  • tassazione agevolata su straordinari, tredicesima mensilità e premi di produttività per lavoratori dipendenti;
  • la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi; 
  • il concordato preventivo biennale (per PMI e partite Iva sarà il Fisco a calcolare, per chi accetta, quanto occorre versare per l’imposta sul reddito per il biennio a seguire);
  • la revisione dell'attività di accertamento;
  • la revisione del sistema nazionale della riscossione;
  • il riordino dei tributi regionali nell’ottica del federalismo fiscale regionale.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del provvedimento (v. Allegato 1) e alla nota di sintesi delle disposizioni riportate (v. Allegato 2), predisposta dall’Agenzia Parlamentare Nomos, in allegato alla presente.

Infine si informa che il MEF ha già emanato il decreto recante l’istituzione, presso il Ministero, del Comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, con i relativi componenti, che avrà il compito di predisporre i decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma fiscale.

Cordialmente.

» 31.08.2023
 
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15/2023/MI

D’intesa con il VicePresidente delegato e con il coordinatore della Commissione Consultiva Salute e sicurezza, si inviano programmi di due seminari formativi programmati per il prossimo autunno, il cui relatore sarà l’avv. Lorenzo Fantini, noto esperto in materia e già Dirigente del Ministero del Lavoro, tra i principali redattori del vigente Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le iniziative si terranno:

  • il 25 settembre p.v., da remoto, sul tema “Aspetti legislativi e giurisprudenziali nell’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico”;
  • il 20 novembre v., in presenza presso la sede della società Autovia Padana (Località San Felice – Cremona) sul tema “La tutela della salute della sicurezza del lavoratore isolato”.

Le iniziative sono rivolte a tutte le aziende associate, ai diversi livelli di competenza in relazione ai temi trattati.

In allegato i programmi dei due Seminari, che potranno subire modifiche ed integrazioni successivamente alla pausa estiva.

Cordialmente.

» 04.08.2023
 
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14/2023/MI

Come di consueto, l’Associazione organizza una giornata formativa per le imprese associate, finalizzata all’approfondimento dei contenuti dell’accordo di rinnovo del CCNL di categoria, sottoscritto come noto il 18 luglio u.s.

La giornata è rivolta in modo particolare agli uffici amministrativi e del personale, a coloro cioè che dovranno in concreto interpretare ed applicare le nuove disposizioni contrattuali, e si terrà

giovedì 21 settembre 2023

presso Autostrada del Brennero S.p.A. – Centro Direzionale Interporto di Trento,

in Via Innsbruck 15, TRENTO

dalle ore 11,00 alle ore 17,30

Accanto al rinnovo del CCNL ampio spazio sarà dedicato al tema “Welfare” sempre più di attualità anche alla luce delle ingenti risorse ivi dedicate nell’ambito dell’Accordo del 18 luglio.

Si allega modulo di partecipazione, che si prega di restituire compilato entro venerdì 8 settembre per esigenze organizzative all’indirizzo a.carpi@fise.org .

Entro la stessa data si prega di inviare all’indirizzo d.miccoli@fise.org richieste di chiarimenti, domande, dubbi concernenti l’Accordo di rinnovo del CCNL.

Cordialmente.

» 03.08.2023
 
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Chiusura Uffici - Pausa Estiva

Gli uffici FISE rimarranno chiusi dal 7 agosto al 25 agosto e riapriranno regolarmente dal 28 agosto.

Buona Estate dalla Redazione FISE!

» 02.08.2023
 
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Legora de Feo (Uniport): “Serve regia nazionale su grossi nodi come ‘cold ironing’”

GEA Agency

Testata:
» 31.07.2023
 
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12/2023/MI


Nella notte tra il 17 e il 18 luglio è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 16.12.2019, scaduto come noto il 30 giugno 2022.

L’intesa è arrivata dopo 12 mesi di negoziato, insolitamente iniziato in periodo estivo, stante lo slittamento della scadenza (non più coincidente con la fine dell’anno) convenuto con il precedente rinnovo.

Una trattativa fitta di incontri, che ha visto una lunga fase “politica” di preparazione alla nuova impostazione del CCNL di categoria voluta dalle Organizzazioni Sindacali fin dalla piattaforma rivendicativa (vedi circolari ACAP nn. 16 e 17 del 22 e 28 luglio 2022), basata sull’ampliamento dell’ambito applicativo del contratto, con la suddivisione in Sezioni Speciali relative a specifiche attività, e ad una Parte Generale applicata a tutti i dipendenti, sia quelli cui già si applica il CCNL 16.12.2019, sia i nuovi che saranno inquadrati in futuro nelle Sezioni Speciali.

Tale fase “preparatoria” è culminata nell’intesa sottoscritta dalle Parti il 31 marzo scorso e relativa al campo di applicazione del nuovo CCNL “di filiera”.

In relazione a ciò, come convenuto il 18 luglio scorso, le Parti si sono date tempo fino alla fine dell’anno in corso per la definizione dei trattamenti economici delle altre Sezioni Speciali, oltre che delle specificità normative.

Tali specificità normative, unitamente agli articoli elencati alle pagine 2 e 3 dell’Accordo, costituiranno il trattamento complessivo dei lavoratori cui sarà applicata una delle Sezioni Speciali del CCNL, fatte salve alcune tematiche che sono tipicamente riconducibili alle attività autostradali “classiche” e continueranno quindi ad essere applicate ai soli lavoratori cui è già oggi applicato il CCNL 16.12.2019.

Sbloccata tale fase il 31 marzo scorso con la definizione dell’ambito applicativo e delle attività riferite alle Sezioni Speciali, il negoziato è entrato nel vivo nei successivi due mesi, giungendo vicini ad una intesa complessiva già ai primi di giugno; intesa poi slittata di circa 40 giorni per divergenze di vedute tra le Organizzazioni Sindacali.

Di seguito si riportano i contenuti dell’Accordo, suddivisi per argomento.

Si precisa infine che, diversamente dalle consuete prassi sindacali, l’Accordo del 18 luglio non è stato sottoposto a riserva da parte delle Organizzazioni Sindacali, per cui è da considerare valido a tutti gli effetti fin da subito.

***


PARTE ECONOMICA

Minimi tabellari

Come si evince dalle tabelle “Allegato A” riportate a pagina 4 dell’Accordo, i minimi retributivi aumentano, a regime, in misura pari a € 210 per il livello C, da riparametrare per gli altri livelli.

Il primo aumento scatterà con la retribuzione del mese di agosto (€ 60); successivamente, gli aumenti scatteranno il prossimo gennaio (€ 50), poi nuovamente ad agosto 2024 (€ 30), e gennaio 2025 (€ 70).

I.D.R. 2021

In aggiunta all’aumento dei minimi tabellari, le Parti hanno convenuto di incrementare di € 10 mensili, con riferimento al livello C e a partire dal prossimo mese di gennaio, l’I.D.R. 2021 (Importo Distinto della Retribuzione, articolo 25, comma 5, del CCNL), giungendo ad una somma complessiva di € 25 (vedi pagina 5 dell’Accordo).

L’importo complessivo, sempre a partire da gennaio 2024, sarà imponibile, oltre che sulle mensilità aggiuntive come previsto dall’Accordo 16.12.2019, anche ai fini del T.F.R..

Welfare

In aggiunta all’incremento dei minimi e dell’I.D.R. 2021, l’incremento individuale mensile a regime di € 250 mensili è raggiunto attraverso la destinazione a livello aziendale di un importo pari a € 30 mensili, non riparametrati, in prestazioni di welfare (vedi pagina 6 dell’Accordo).

Tali importi sono validi per l’intero anno 2024 e per l’intero anno 2025; è competenza delle Parti aziendali individuare congiuntamente le prestazioni.

In assenza di intese in merito, la somma sarà versata sulle posizioni individuali nel Fondo Astri, o in alternativa, nell’eventuale Fondo di Previdenza Complementare di riferimento.

Tale importo ha natura “strutturale”, nel senso che non è un’erogazione temporanea legata alla fase di vigenza contrattuale: entra a far parte del trattamento economico del CCNL.

Essendo la materia come noto oggetto di frequenti interventi legislativi, le Parti hanno ritenuto opportuno valutare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, eventuali diverse modalità di corresponsione della somma, a decorrere dal 2026.

Una tantum

Come di consueto, il periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra la scadenza del precedente e gli effetti economici dell’accordo di rinnovo è stato “sanato” con la corresponsione di una somma forfettaria.

I criteri per la quantificazione delle somme sono ormai prassi consolidata e sono riportati a pagina 7 dell’Accordo.

La somma sarà erogata con la retribuzione del corrente mese di luglio e sarà pari a € 700 per il livello C, da riparametrare per gli altri.

Le tempistiche relative all’erogazione dell’importo integrano i requisiti richiesti dall’articolo 17, comma 1, del TUIR (DPR n. 917/1986) per poter usufruire della “tassazione separata”, trattandosi appunto di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di …. contratti collettivi…”.

Principio confermato anche dal recente interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 367 del 17.9.2020, il quale a sua volta richiama tra l’altro la Risoluzione n. 43 del 16.3.2004 secondo cui “in presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata”.

Pertanto, la tassazione separata è applicabile al periodo luglio 2022-dicembre 2022 (6/12esimi).

Oltre ai 700 euro, compete a ciascun lavoratore un ulteriore importo pari a € 300, non riparametrati, in prestazioni di welfare.

La somma va quantificata adottando gli stessi criteri previsti per l’altro importo (in base ai mesi di effettivo servizio, tempo parziale, assenze a vario titolo, etc.).

Come da prassi, entrambi gli importi spettano ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 18 luglio 2023: nulla spetta a coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro prima, né a coloro che saranno assunti successivamente al 18 luglio 2023.


***
 

PARTE NORMATIVA

Assunzione a tempo parziale (Articolo 3)

La novità riguarda il diritto, per i lavoratori a tempo parziale verticale o misto impegnati tutte le domeniche, di ottenere almeno una domenica al mese libera da prestazione.

Tale diritto, previsto dalla lettera “b” della Nota a verbale in calce all’articolo 3, era prima previsto per i soli lavoratori in forza al 16 febbraio 2000, mentre ora sarà esteso a tutti i lavoratori a tempo parziale verticale o misto, indipendentemente dall’anno di assunzione, decorsi 13 anni di anzianità aziendale.

La norma entra in vigore l’1 gennaio 2024.

Lavoro agile (Articolo 5)

L’articolato contrattuale, come noto, venne introdotto con l’Accordo del 16.12.2019 e, per ovvie ragioni, non teneva conto delle accelerazioni e degli sviluppi registratisi con l’emergenza pandemica giunta poco dopo.

Tuttavia, gli interventi sull’articolato si sono limitati all’adeguamento a sopraggiunte norme di legge e al Protocollo sottoscritto dalle Parti sociali il 7 dicembre 2021, in materia di:

  • priorità per l’accesso al lavoro agile: al paragrafo 3 sono elencate le situazioni soggettive che attribuiscono al lavoratore la priorità ad ottenere la prestazione in lavoro agile, ai sensi di legge.

Restano valide, ma subordinate a quelle di legge, le priorità previste nel CCNL;

  • diritto alla disconnessione: è stato ampliato il concetto, appena accennato nella precedente versione dell’articolato, attraverso il recepimento delle disposizioni legislative in merito (da ultimo vedi l’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 30/2021 convertito in legge n. 61/2021). Il diritto alla disconnessione, con eccezione dei lavoratori turnisti, è garantito dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del mattino successivo;
  • diritto al buono pasto per il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile: è stato chiarito (paragrafo 5), anche in relazione ad alcune pronunce giurisprudenziali non univoche, che il buono pasto è dovuto in tutti i casi in cui spetta, anche in attuazione di accordi aziendali, per le prestazioni in presenza.

Orario di lavoro – Lavoratori operanti con modalità “FTH” (Articolo 9, commi 13 e seguenti)

L’intervento in materia di orario di lavoro è limitato, come noto (vedi anche circolare ACAP n. 10/2023 del 1° giugno u.s.) al miglioramento delle condizioni dei lavoratori “FTH”.

 Fermo rimanendo che le modifiche alla disciplina vigente interverranno con decorrenza dal prossimo 1° gennaio (vedi articolo 9, comma 29, a pagina 18 dell’Accordo), la nuova regolamentazione prevede:

  • un massimo di 4 notti consecutive (Articolo 9, comma 17),
  • l’aumento da 16 a 17 dei giorni di prestazione mensile programmata (Articolo 9, comma 20),
  • programmazione semestrale e non più mensile di 4 degli 8 riposi mensili (Articolo 9, comma 21),
  • un massimo di tre riposi concentrati nello stesso mese per quanto concerne gli 8 riposi residui dei 104 annuali, derivanti da 52 settimane x 2 (Articolo 9, comma 21).

Restano invariate le modalità di esigibilità delle prestazioni non programmate (cosiddetti “giorni grigi”), che salvaguardano le esigenze di flessibilità caratteristiche della tipologia contrattuale, così come restano invariate le percentuali di distribuzione di tali lavoratori rispetto all’organico come definite nella “Lettera aggiuntiva 15 luglio 2005” modificata il 16 dicembre 2019.

Permessi (Articolo 15, comma 3)

È stato stabilito che i permessi per il “padre lavoratore” quantificati in dieci giorni dalla legge (Articolo 27-bis del d. lgs. n. 151/2001 come modificato da ultimo con l’articolo 1, comma 134, della legge n. 234/2021 e poi con l’articolo 2 del d. lgs. n. 105/2022) in caso di nascita del figlio (o comunque in caso di ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) sono aumentati di ulteriori 2 giorni e devono essere obbligatoriamente goduti.

Aumenti di anzianità (Articolo 26)

Come noto, l’intervento sul tema riguarda il noto contenzioso, diffusosi in diverse aziende del comparto, relativo alla richiesta di riconoscimento dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti a tempo determinato ai fini del computo dell’anzianità aziendale e quindi del riconoscimento degli scatti di cui all’articolo 26 del CCNL.

Stante l’insussistenza delle condizioni per poter dirimere a livello nazionale la materia oggetto di contenzioso, e individuare soluzioni atte da un lato a soddisfare le rivendicazioni relative agli arretrati, ma anche a salvaguardare le aziende dal futuro rischio di ulteriori controversie, le Parti hanno chiarito che “tutti i periodi di lavoro effettuati dal lavoratore presso la stessa azienda e per lo svolgimento di mansioni equivalenti sono utili ai fini del diritto e del calcolo degli aumenti per anzianità” a condizione che:

  • il contratto a tempo determinato sia trasformato a tempo indeterminato,

oppure

il lavoratore, già impiegato con uno o più contratti a tempo determinato, venga assunto a tempo indeterminato;

  • non vi sia una interruzione, tra un contratto a tempo determinato e il successivo, oppure tra il contratto a tempo determinato e la successiva assunzione a tempo indeterminato, di oltre 24 mesi.

Trattamento di malattia (Articolo 32)

Le modifiche introdotte riguardano:

  • l’estensione del trattamento economico al 100% per l’intero periodo di comporto (non più riduzione al 75% nella seconda metà del periodo) in favore dei lavoratori affetti da malattie particolarmente gravi, quali quelle indicate all’articolo 2, primo comma, lettera “d”, punti 1, 2 e 3 del Decreto 21/7/2000, n. 278. Ciò a condizione che il lavoratore si faccia carico di comunicare e dimostrare, anche attraverso il medico competente, la sussistenza del presupposto;
  • l’obbligo per le aziende di comunicare al lavoratore l’imminente raggiungimento del periodo di comporto, almeno quindici giorni prima;
  • è riconosciuto ai lavoratori con invalidità superiore al 50% un congedo retribuito di 30 giorni (finalizzato espressamente a cure specifiche) ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs. n. 119/2011 (il trattamento economico è equiparato all’assenza per malattia);
  • è abrogato il diritto alle cure termali.

Permessi malattia del figlio (Articolo 34)

Nel lasciare invariati il numero di permessi per malattia del figlio (illimitati quando il figlio ha fino a tre anni), è ora stabilito che dei cinque giorni all’anno previsti quando il figlio ha dai tre ai dodici anni, tre giorni siano retribuiti a carico dell’azienda.

Indennità domenicale (Articolo 43, lettera “n”)

A far data dal 23 luglio 2023 (prima domenica successiva al rinnovo contrattuale), l’indennità domenicale corrisposta ai turnisti e ai lavoratori con tipologia contrattuale “FTH” sarà corrisposta anche in caso di godimento di ferie coincidenti con la prestazione programmata di domenica, mentre continuerà a non essere utile ai fini del computo degli altri istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto.

Tale novità è motivata dal tentativo di attenuare gli effetti del contenzioso sorto negli ultimi anni nel comparto, in materia di trattamento economico delle ferie.

Essendo il trattamento domenicale uno degli elementi principali delle rivendicazioni, si è ritenuto di prevedere l’erogazione dell’indennità in caso di godimento delle ferie, e non di attribuire altri tipi di compensazioni o aumenti “a copertura dell’incidenza”.

Ciò in quanto, nelle pronunce dei Tribunali, sia nazionali che comunitari, si evidenziava in particolare la necessità di evitare che il lavoratore, a causa della diminuzione della retribuzione, possa essere “disincentivato” dal godimento delle ferie.

La nuova previsione contrattuale esclude tale istituto da possibili contestazioni future.

Politiche di genere e di inclusione (Articolo 51)

Il nuovo articolo sostituisce integralmente, fin dal titolo (“Pari opportunità”, ex articolo 51 CCNL 16.12.2019), le precedenti disposizioni in materia.

Trattasi come noto di dichiarazioni di principio e impegni di varia natura, già previsti da norme di legge, convenzioni internazionali, regolamenti interni alle aziende etc.

Si rinvia alla lettura del testo per maggiori dettagli.

Violenza di genere / Molestie sui luoghi di lavoro (Articoli 52/53), Sostenibilità ambientale e sociale / Formazione e tutela della professionalità (Articoli nuovi)

Trattasi come noto di dichiarazioni di principio e impegni di varia natura, già previsti da norme di legge, convenzioni internazionali, regolamenti interni alle aziende etc.

Si rinvia alla lettura del testo per maggiori dettagli.

Sicurezza, salute e ambiente di lavoro (Articolo 57)

Sono state apportate alcune modifiche non incisive, per lo più riconducibili a dichiarazioni di principio ed alla valorizzazione di quanto già abbondantemente e quotidianamente attuato dalle aziende del comparto.

Per le modifiche al testo, in particolare si vedano:

  • l’eliminazione del termine “Igiene” dal titolo dell’articolo;
  • l’introduzione in premessa di alcuni capoversi dedicati a concetti come “prevenzione, partecipazione e formazione”;
  • il comma 3, recante diversi capoversi, volti anche qui ad avviare iniziative positive e valorizzanti con diffusi riferimenti a impegni internazionali, norme comunitarie e di diritto interno, impegni per approfondimenti congiunti ed eventi in giornate specifiche, etc.
  • dichiarazione a verbale in calce al testo, finalizzata a ribadire l’importanza dell’applicazione delle norme di legge in materia di attività svolte su strada.

Respinta inoltre l’insistente richiesta sindacale di prevedere la cosiddetta “Stop work authority”, istituto già recepito in un accordo aziendale dalla principale Concessionaria Autostradale del Paese, volto ad attribuire una particolare autonomia al singolo lavoratore di esercitare il diritto di cui all’articolo 44 del d. lgs. n. 81/2008 (recante come noto “Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato”), in misura più ampia e discrezionale rispetto a quanto previsto dalla norma di legge.

Previdenza complementare (Articolo 59)

Gli aspetti economici di tale istituto non sono stati modificati.

Sono state previste comunque alcune novità, tra cui:

  • estensione della possibilità di iscriversi al Fondo Astri per i lavoratori a tempo determinato, indipendentemente dalla durata dei contratti (in precedenza potevano iscriversi solo al compimento di un periodo di tre mesi);
  • il lavoratore può ora versare una quota pari al 50% del TFR maturando e non necessariamente l’intero importo. I soli lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 potranno optare per il conferimento di una quota di TFR pari all’1% della retribuzione di cui al comma 1 dell’art. 22 del vigente c.c.n.l.;
  • chiarita infine la base di computo ai fini del contributo alla previdenza complementare per i lavoratori a tempo parziale, che sarà calcolato non sulla base dell’orario minimo garantito, ma sulla base delle ore effettive prestate (ai sensi dell’articolo 23, comma 5, del c.c.n.l.).

Dichiarazioni di principio e rinvii

Nel testo sono presenti alcuni rinvii a future discussioni tra le Parti a livello nazionale oppure in sede aziendale, e nello specifico:

  • Contratti a tempo determinato (Pagina 2 dell’Accordo, nell’elenco Norme Parte Generale):

le Parti si sono impegnate a recepire entro il prossimo 30 settembre le disposizioni di legge di cui al recente decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 in materia di causali per contratti a tempo determinato.

Come riportato nella circolare ACAP n. 11/2023 del 6 luglio u.s., le nuove disposizioni abrogano le causali di legge, con la sola eccezione della causale sostitutiva che rimane vigente, e ne delegano l’individuazione alla contrattazione collettiva; in assenza di questa, sono consentiti accordi individuali, in via transitoria, per un anno.

Con le ulteriori novità introdotte in fase di conversione del decreto-legge n. 48/2023 è inoltre ora previsto che non solo in caso di proroga, ma anche in caso di rinnovo dello stesso contratto a termine, l’indicazione della causale giustificativa è necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i dodici mesi.

Conseguentemente, l’individuazione delle causali attraverso la contrattazione collettiva è certamente importante, ma assume rilevanza solo per i contratti a tempo determinato la cui durata complessiva vada oltre i dodici mesi. Per il calcolo dei quali, come previsto dall’articolo 24, comma 1-ter, del decreto-legge n. 48/2023, “si tiene conto dei soli contratti stipulati dopo il 5 maggio 2023”.

  • Orario di lavoro (Pagina 21 dell’Accordo): rinvio a livello aziendale sui vari aspetti concernenti la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, il lavoro agile e più in generale l’orario di lavoro, al fine di “valutare la possibilità di sperimentare nuovi modelli organizzativi, anche attraverso strumenti di flessibilità e rimodulazione dei tempi e dei luoghi della prestazione lavorativa”.

La richiesta sindacale verteva con decisione sulla riduzione dell’orario di lavoro, come richiesta “politica” forte, cui non è stato dato accesso da parte delle Associazioni datoriali, se non nei limiti, non vincolanti, sopra riportati.

  • Parametri intermedi della Classificazione del personale introdotti con il CCNL 16.12.2019 (Pagina 25 dell’Accordo): come noto, in occasione del precedente rinnovo contrattuale venne condivisa l’introduzione di parametri intermedi tra i livelli C e B1, B1 e B, B e A1 in relazione all’individuazione, in sede di contrattazione aziendale, “di competenze professionali qualitativamente nuove relative ad attività innovative”.

Complice anche la sopraggiunta emergenza pandemica, durante il periodo di vigenza del CCNL 16.12.2019 si è registrata un’applicazione molto parziale, nelle aziende del settore, di quanto sopra previsto. Conseguentemente, le Parti si sono date l’impegno di monitorare congiuntamente l’andamento della contrattazione aziendale in materia.

  • Provvedimenti disciplinari (Articolo 36, pagina 29 dell’Accordo): come già convenuto in occasione del precedente accordo di rinnovo, e poi non attuato stante la sopraggiunta emergenza pandemica, le Parti si sono impegnate a costituire una commissione incaricata di definire un articolato che riveda nel complesso le tempistiche (relative alla contestazione disciplinare rispetto al fatto contestato, e alla comminazione dell’eventuale provvedimento sanzionatorio rispetto al termine del procedimento), e che definisca il sistema di casistiche a fronte delle quali ricondurre le relative sanzioni disciplinari.
  • Trattamento di fine rapporto, (Articolo 40, pagina 30 dell’Accordo): considerata la notevole eterogeneità dei comportamenti registratasi nel comparto e nella conseguente impossibilità di individuare una soluzione all’interno del CCNL valida per tutte le Società, le Parti nazionali hanno rinviato alla sede aziendale la possibilità di definire gli elementi retributivi che compongono la base imponibile ai fini del trattamento di fine rapporto.

***

In conclusione, come noto da tempo, dal 2021 in poi l’inflazione ha subito un rialzo improvviso e significativo, raggiungendo vette che non si vedevano nel nostro Paese dagli anni ottanta del secolo scorso.

Conseguentemente, i timori principali delle aziende erano ovviamente legati alla traduzione, in termini di aumenti economici, delle percentuali ufficiali di inflazione.

Si può sostenere che l’esito finale del negoziato, pur avendo determinato un aumento del costo del lavoro senz’altro significativo, è inferiore, proporzionalmente, a quanto stabilito ad esempio in altri contratti collettivi nazionali sottoscritti a partire dalla seconda metà del 2022.

Come si evince anche dal testo, le Parti dovranno implementare, dopo la pausa estiva, gli aspetti concernenti sia la parte economica che la parte normativa essenziale delle altre Sezioni Speciali in modo da dare vita al cosiddetto “contratto di filiera” che può rappresentare interessanti opportunità anche per le aziende del settore, oltre che per i lavoratori che verranno inquadrati nel contesto più ampio.

In relazione a ciò, il CCNL 18 luglio 2023 acquisirà, ultimati tutti gli aspetti sopra richiamati, la denominazione di “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti l’attività di gestione delle infrastrutture viarie a pedaggio, delle attività e dei servizi connessi a supporto, dei sistemi di viabilità integrata”.

Cordialmente.

» 21.07.2023
 
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Assegnati i Premi PIMBY Green 2023 | Vincitori

Si è tenuto ieri sera a Roma presso l'Associazione CIVITA l'evento di Premiazione del PIMBY GREEN 2023, quest'anno giunto alla sua Quarta Edizione.

Alla Giornalista Sabrina Scampini è stata affidata la conduzione del Premio al fianco del Presidente Assoambiente Chicco Testa

La cena di gala è stata servita sulla suggestiva terrazza dell'Associazione CIVITA che affaccia sui Fori Imperiali davanti all'Altare della Patria. Si ringraziano per il sostegno UNISALUTE e SYSTEMA AMBIENTE.

I riconoscimenti, promossi dall’Associazione con il patrocinio dell’ANCI, premiano la cultura del “fare” che ricerca forme innovative di dialogo con il territorio e non lascia sfuggire opportunità di sviluppo in grado di creare valore e occupazione. Un approccio in contrasto con la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard).

I Premi intendono valorizzare gli sforzi e la visione degli amministratori locali più coraggiosi e tenaci e delle imprese innovative che con un atteggiamento costruttivo hanno contribuito a realizzare un’opera strategica per il proprio territorio o a livello nazionale, evidenziando un approccio strategico e razionale anche nel dialogo con la cittadinanza”. 

DIECI sono stati i riconoscimenti assegnati ad amministrazioni e imprese che hanno dimostrato di avere visione strategica e non ideologica e capacità concreta di innovazione sul territorio. Gli award, suddivisi in tre categorie ("Progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche e impianti industriali" - "Confronto e dialogo con la cittadinanza" - "Pubblicazione di contenuti tesi a diffondere un'informazione trasparente che contrasta l'opposizione aprioristica a qualsiasi opera") sono andati a:

  • il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per l’impegno profuso per il progetto del termovalorizzatore che, con una capacità di trattamento di 600.000 tonnellate all'anno, diventerà operativo entro settembre 2026, rendendo finalmente Roma autosufficiente nella gestione dei rifiuti;
  • il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale per il lavoro legato al rigassificatore, con l'autorizzazione arrivata dopo soli 120 giorni. Un investimento da 1 miliardo di euro che garantirà l'8% del fabbisogno di gas nazionale, con una capacità di 5 miliardi di metri cubi di gas;
  • il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, per aver accompagnato con convinzione l’iter autorizzativo dell’impianto di biodigestione anaerobica della AMANDIS Srl, che recupera biomasse producendo energia elettrica e fertilizzanti, e garantendo un trattamento completo delle acque;
  • il progetto Mose di Venezia, il sistema composto da 78 paratoie mobili indipendenti, che assicura la completa difesa del territorio dagli allagamenti senza modificare gli scambi idrici e interferire con le attività economiche. Ha ritirato il premio la Commissaria Straordinaria Elisabetta Spitz;
  • la società Stena Recycling per l’impianto di recupero delle plastiche provenienti dal trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici, che le trasforma in scaglie e pellet mono-polimero riutilizzabili nell'industria automobilistica e meccanica. Premio conferito al Managing Director Giuseppe Piardi;
  • MSC Crociere impegnata nel promuovere il turismo responsabile e a orientarsi verso un futuro a basse emissioni di carbonio. Entro il 2050, obiettivo di MSC è raggiungere zero emissioni nette di gas serra. Ha ritirato il Premio Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere;
  • il Presidente UNIRAU Unione Imprese Raccolta Riuso e Riciclo Abbigliamento Usato Andrea Fluttero per il ruolo chiave che sta svolgendo per la sostenibilità del settore tessile e per i puntuali contributi alla definizione del sistema dell’EPR (Responsabilità Estesa del Produttore);
  • il Premio “Comunicazione e Giornalismo” è andato al giornalista di Mediaset Francesco Vecchi per l’impegno nel diffondere un'informazione trasparente e obiettiva.

Le menzioni speciali, quest’anno sono sate conferite ai Vincitori del Premio Ambasciatore dell'Economia Circolare; un riconoscimento alle campagne di comunicazione più efficaci, realizzate da imprese della gestione dei rifiuti, nel combattere pregiudizi e stereotipi, nonché nell'attivare un dialogo con enti, istituzioni locali, cittadini e scuole: 

  • HERAMBIENTE, società del Gruppo Hera, leader nel trattamento dei rifiuti, recupero di energia e materia;
  • ORIM, l'unica azienda in Italia in grado di estrarre dai catalizzatori provenienti dalle industrie chimiche e petrolchimiche i metalli strategici in essi contenuti.

Il Presidente ASSOAMBIENTE Chicco Testa al termine della serata ha rivolto agli Ospiti un soddisfatto e sincero ringraziamento. Appuntamento a Milano per l'edizione 2024.

 

Clicca qui per il servizio realizzato da Ricicla Tv con l'intervista al Presidente Testa sul PIMBY Green Assoambiente.

» 19.07.2023
 
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011/2023/MI

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

Sinteticamente si segnalano le seguenti norme, ritenute di maggior interesse per le aziende del settore, evidenziando le modifiche e le integrazioni intervenute nel corso dell’iter di conversione.

Modifiche in materia di contratti a tempo determinato.

Articolo 24 - le nuove disposizioni abrogano le causali introdotte dal “Decreto Dignità” (notoriamente inattuabili), con la sola eccezione della causale sostitutiva che rimane vigente, e delegano l’individuazione delle causali alla contrattazione collettiva; in assenza di questa, consentono accordi individuali, in via transitoria, per un anno.

Significativo ed immediato impatto potrebbe avere la modifica della norma in materia di rinnovi dei contratti: nella disciplina legislativa previgente, come noto, il contratto poteva essere prorogato liberamente fino alla durata di dodici mesi complessivi, mentre in caso di rinnovo era comunque necessario fin da subito apporre la causale giustificativa, indipendentemente dalla durata del primo contratto, che poteva quindi essere anche molto breve.

Il nuovo articolo 19, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015, come modificato dall’articolo 24 del decreto-legge n. 48/2023 convertito in legge n. 85/2023 dispone quindi ora che “in caso di proroga e di rinnovo” dello stesso rapporto, l’indicazione della causale giustificativa è necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i dodici mesi.

Anche l’articolo 21, comma 01, del d. lgs. n. 81/2015 è stato modificato per recepire tale novità; resta ferma la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione del principio citato.

Altra importante novità introdotta in sede di conversione, è che ai fini del computo dei dodici mesi, relativamente alla descritta possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine senza l’obbligo della causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023). Da chiarire la portata interpretativa di tale norma: un’ipotesi, favorevole ai datori di lavoro, potrebbe essere quella di non considerare i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, iniziando a conteggiare i dodici mesi solo successivamente a tale data, di fatto “sanando” i contratti stipulati prima.

Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  • Articolo 14: tale norma modifica in alcuni punti il d. lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare si evidenzia:
  • l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solo nei casi previsti dalla legge ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 dello stesso d. lgs., recependo così un indirizzo giurisprudenziale in tal senso, antitetico ad alcune sentenze che ritenevano vietata la sorveglianza sanitaria laddove non prevista per legge;
  • l’obbligo per il medico competente, in caso di assenza, di nominare un sostituto avente i medesimi requisiti professionali qualora necessario per adempiere agli obblighi di legge;
  • l’attribuzione alla Conferenza Stato Regioni, nell’ambito del ruolo di modifica e revisione degli accordi attuativi del T.U. in materia di sicurezza (attribuzione che andava svolta, ai sensi di legge, entro il 30 giugno 2022) del compito di monitoraggio “dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;
  • altre previsioni in materia di noleggio di attrezzature, formazione dei lavoratori adibiti all’uso delle stesse, etc.

In fase di conversione del decreto-legge è stato precisato l’obbligo per il medico competente di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro: spetta ora al lavoratore infatti “esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro”, mentre al medico compete di valutarne “il contenuto ai fini del giudizio di idoneità”. È fatta salva l’ipotesi dell’oggettiva impossibilità del reperimento della cartella.

Modifiche al “Decreto Trasparenza”.

  • Articolo 26: confermate le modifiche al “Decreto Trasparenza” (d. lgs. n. 104/2022, vedi circolari ACAP n. 18 del 4 agosto 2022 e n. 20 del 19 settembre 2022), a seguito delle quali sarà possibile fornire una serie di informazioni ai lavoratori semplicemente attraverso il rinvio ai riferimenti legislativi o alla contrattazione collettiva applicata.

Il datore di lavoro è quindi tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche attraverso sito web, i contratti collettivi e i regolamenti aziendali applicati al rapporto di lavoro (obbligo tuttavia in parte già previsto nel CCNL 16.12.2019, all’articolo 1, comma 3).

Tuttavia, nella fase di conversione, è stata eliminata la voce relativa alle informazioni sulla programmazione dell’orario di lavoro quando, per le caratteristiche dell’attività, l’orario presenta notevoli variabilità. In questo caso, quindi (è il punto “p” dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, del d. lgs. n. 152/1997 e successive modifiche ed integrazioni) non sarà possibile il mero rinvio alla contrattazione collettiva.

***

Proroghe in materia di lavoro agile.

  • Articolo 28-bis: introdotta in fase di conversione, tale norma proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 l’efficacia dell’articolo 1, comma 306, della Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), che sancisce il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile del lavoratore nelle condizioni di fragilità di cui al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221/2021, n. 221 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022).
  • Articolo 42, comma 3bis: comma introdotto in fase di conversione, proroga fino al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori genitori di figli sotto i 14 anni. Per completezza, si precisa che il riferimento normativo oggetto di proroga è l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 24/2022 convertito in legge n. 52/2022, nonché il punto 2 dell’Allegato “B” al decreto stesso, che richiama a sua volta l’articolo 90 del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020. La precedente proroga, operata con il Decreto “Milleproroghe” (articolo 9, comma 5-ter del decreto-legge n. 198/2022 convertito in legge n. 14/2023) era scaduta al 30 giugno 2023.

Welfare.

  • Articolo 40: confermata per il 2023 la possibilità di esenzione fino a € 3.000 delle misure di welfare, ivi compresi i rimborsi di spese per bollette energetiche, ma, diversamente che in passato, limitatamente a lavoratori con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Una novità è data dall’obbligo di informativa alle RSU, laddove presenti, preventiva all’eventuale adozione delle misure.

Esoneri contributivi.

  • Articolo 39: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Sono le misure di riduzione del cuneo fiscale su cui ampio dibattito sugli organi di informazione: trattasi di un ulteriore sgravio di 4 punti percentuali, che si somma ai precedenti, per il periodo luglio-dicembre di quest’anno, fermo rimanendo il limite reddituale di 35mila euro annui.
  • Articoli 10 e 27: previsti incentivi per assunzioni di beneficiari dell’Assegno di inclusione di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto, e di giovani con meno di 30 anni aventi determinati requisiti.

Cordialmente.

» 07.07.2023
 
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Pasquale Legora de Feo è il nuovo Presidente UNIPORT

Il Secolo xix, i quotidiani QN – Il Resto del Carlino – il Giorno, l’agenzia di stampa ANSA con lancio della notizia e sua intervista, l’agenzia di stampa AGR, agenzia NOVA, Shipping Italy, Messaggero Marittimo, The Medi Telgraph, ShipMag, Corriere Marittimo, Informare, Quotidiano Nazionale, AgenParl, Informazioni Marittime, L’Informatore Navale, Trasporti online, Il Nautilus, Telenord, Primo Canale.it, FerPress, Tiscali Notize, Il Roma.net, Adriaeco

Testata:
» 04.07.2023
 
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Pasquale Legora de Feo è il nuovo Presidente UNIPORT

Roma, 3 luglio – L’Assemblea di FISE Uniport, Associazione del mondo logistico portuale cui aderiscono aziende che operano nei maggiori scali italiani, con oltre 4.500 dipendenti e un fatturato aggregato di circa 1,5 miliardi di euro (traffico container, Ro-Ro, merce alla rinfusa e passeggeri), ha eletto oggi a Roma all’unanimità come nuovo Presidente dell’Associazione Pasquale Legora de Feo, Presidente e Amministratore Delegato del terminal CO.NA.TE.CO e Soteco di Napoli.

A Federico Barbera, Presidente uscente che per molti anni ha guidato lo sviluppo di Uniport, è andato il plauso e il ringraziamento del Presidente e di tutta l’Assemblea per il lavoro svolto.

A supportare Legora de Feo nel suo operato ci saranno anche i vice Presidenti Ignazio Messina, Edoardo Monzani, Antonio Testi, Vito Totorizzo. Presidente Vicario sarà Fabrizio Zerbini, mentre Federico Barbera è stato nominato Presidente Onorario.

Tra le priorità del mandato del nuovo Presidente ci sarà la riforma delle procedure per il rilascio delle concessioni terminalistiche e per la determinazione dei canoni su cui Legora ha osservato come “a fine dicembre è stato finalmente emanato il Regolamento per il rilascio delle concessioni, a cui ha fatto seguito la recentissima emanazione delle Linee guida per le modalità di applicazione del regolamento stesso. Il primo giudizio del mondo portuale ed associativo non è stato sicuramente positivo, l’impressione è che le procedure siano molto complesse e farraginose. Per quanto riguarda invece le concessioni già esistenti, appare urgente insistere nell’opera tesa a rivedere il sistema di indicizzazione annuale dei canoni di concessione demaniali”.

Altra priorità indicata dal neo Presidente riguarda i rapporti con le Istituzioni in vista della preannunciata riforma della legislazione portuale: “In vista di questa importante riforma lavoreremo affinché si preveda un rafforzamento del ruolo degli operatori portuali rappresentativi delle principali vocazioni dei singoli Porti, che sia non solo consultivo, ma anche di partecipazione alla fase decisionale, almeno sulle grandi tematiche strategiche per lo sviluppo dei porti come ad esempio quelle dei Piani regolatori portuali o dei documenti di pianificazione strategica, atti di pianificazione per i quali si devono prevedere nella riforma obblighi precisi a carico delle Autorità di Sistema Portuale (e tempi massimi e vincolanti) per l’adozione ed eventualmente lasciando compiti solo consultivi riguardo agli altri atti.

I rapporti con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e le tematiche connesse al lavoro portuale saranno altri due assi strategici della nuova Presidenza: “Intendiamo portare avanti il confronto che si aprirà entro l’anno con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore, previo un accurato confronto con tutti gli associati, per cogliere le esigenze e le proposte specifiche alle quali dare risposta all’interno del nuovo contratto

Tra i punti qualificanti su cui essere protagonisti inserisco sicuramente quelli della formazione e della sicurezza dei lavoratori con il contributo fattivo dell’EBN Porti di cui Uniport è parte costitutiva. Ancora, si dovrà essere parte attiva nel perfezionamento del decreto istitutivo del Fondo esodo finalizzato al sostegno e incentivazione al pensionamento anticipato dei dipendenti delle imprese, facendo a tal fine ogni sforzo per ottenere il riconoscimento in via normativa della qualifica di usurante a specifici profili e specifiche figure lavorative”, ha sostenuto Legora.

Nel suo discorso di insediamento il neo Presidente UNIPORT ha poi toccato altri due temi strategici per il comparto, il cold ironing e i dragaggi: “Non esistono ancora indicazioni precise e definitive su diversi aspetti del complesso e delicato tema del cold ironing. Tempi e modalità di realizzazione delle connessioni tra il porto e la rete elettrica nazionale; tempi e modalità di realizzazione dell’impiantistica in porto e nei terminal; modalità di organizzazione e gestione del servizio di connessione con le navi; tariffazione; sono tutte questioni oggetto di confronti avviati da poche settimane. Uniport partecipa a questi tavoli di lavoro e vuole essere parte ancor più attiva e propositiva con l’obiettivo di raggiungere soluzioni che consentano a tutte le imprese di offrire ai propri clienti-nave servizi adeguati, a costi contenuti, secondo modalità di organizzazione del servizio che tengano conto delle specifiche realtà portuali ed aziendali”, ha osservato Legora che ha poi aggiunto, “Ulteriore tematica su cui attivarsi per noi è quella, molto importante, dei dragaggi dei fondali dei Porti. Nonostante la recente approvazione di nuove norme ambientali che avrebbero dovuto favorire lo snellimento delle procedure di approvazione ed esecuzione dei dragaggi, permangono grosse difficoltà in merito all’effettuazione di interventi di approfondimento dei porti italiani o anche di semplice manutenzione”.

 

Il Presidente Legora de Feo

Pasquale Legora de Feo, capitano di lungo corso, laureato in giurisprudenza, agente marittimo, operatore intermodale e terminalista, ha alle spalle diverse esperienze come Amministratore Delegato di svariate realtà aziendali operanti nel campo della logistica, dell’intermodalità e del terminalismo portuale, e ha legato fortemente la sua attività manageriale ed imprenditoriale al gruppo MSC, multinazionale del trasporto marittimo e della logistica con sede a Ginevra, ma dal cuore e dalle origini napoletane. Legora de Feo vanta, inoltre, una lunga esperienza nel sistema Confindustriale e di Confcommercio/Conftrasporto Nazionale, con ruoli e posizioni di elevata responsabilità, oltre ad avere ricoperto incarichi in Consiglio di Amministrazione di banche e della Camera di Commercio di Napoli.

» 03.07.2023
 
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Legora de Feo (Uniport) intervista a ShipMag

ShipMag

Testata:
» 15.06.2023
 
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Pasquale Legora de Feo, prossimo Presidente Uniport

Primo Magazine, Informazioni Parlamentari, Mobilità News, L’Identità

Testata:
» 14.06.2023
 
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Legora de Feo designato nuovo Presidente Uniport

Il Secolo xix e il Roma, dall’agenzia di stampa ANSA e AGIR (Agenzia Giornalistica Repubblica) e dai portali The Medi Telegraph, ShipMag, Messaggero Marittimo, Shipping Italy, Il Nautilus, Corriere Marittimo, Port Logistic Press, Adriaeco, Telenord, Informare, Il Denaro, FerPress, AgenParl, Ship2Shore, L’Informatore 

Testata:
» 14.06.2023
 
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COMUNICATO STAMPA -UNIPORT: designato il nuovo candidato Presidente. È Pasquale Legora de Feo

Roma, 12 giugno - Il consiglio direttivo di FISE Uniport, Associazione del mondo logistico portuale cui aderiscono aziende che operano nei maggiori scali italiani, con oltre 4.500 dipendenti e un fatturato aggregato di circa 1,5 miliardi di euro (traffico container, Ro-Ro, merce alla rinfusa e passeggeri), ha individuato la candidatura da proporre all’Assemblea dei soci del prossimo 3 luglio di Pasquale Legora de Feo a nuovo Presidente dell’Associazione

Il consiglio, riunitosi oggi a Roma, ha raccolto le indicazioni pervenute dal Comitato dei Saggi, individuando il successore di Federico Barbera, che per molti anni ha guidato lo sviluppo di Uniport, nell’attuale Presidente e Amministratore Delegato del terminal CO.NA.TE.CO e Soteco di Napoli.

A Legora de Feo, capitano di lungo corso, laureato in giurisprudenza, agente marittimo, operatore intermodale e terminalista, spetterà guidare l’Associazione verso importanti sfide come la riforma della legge portuale, le linee guida relative alle procedure per il rilascio delle concessioni, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale e diversi altri temi in agenda del MIT e di diversi altri Ministeri.

Il futuro Presidente ha alle spalle diverse esperienze come Amministratore Delegato di svariate realtà aziendali operanti nel campo della logistica, dell’intermodalità e del terminalismo portuale, e ha legato fortemente la sua attività manageriale ed imprenditoriale al gruppo MSC, multinazionale del trasporto marittimo e della logistica con sede a Ginevra, ma dal cuore e dalle origini napoletane. 

Legora de Feo vanta, inoltre, una lunga esperienza nel sistema Confindustriale e di Confcommercio/Conftrasporto Nazionale, con ruoli e posizioni di elevata responsabilità, oltre ad avere ricoperto incarichi in Consiglio di Amministrazione di banche e della Camera di Commercio di Napoli.

 

 

» 12.06.2023
 
 
 
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